Sono questi i principi ribaditi nella sentenza 22689/17 pubblicata oggi 28 settembre, dalla Suprema Corte civile nel rigettare il ricorso di un marito che aveva sottoposto la moglie e i figli a reiterate violenze e umiliazioni, tanto da aver subito anche una condanna penale per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale per “maltrattamenti contro familiari” uniti sotto il vincolo della continuazione. Nei due gradi di merito era stato ritenuto responsabile della crisi familiare con conseguente addebito della separazione. Sentenze confermate poi anche innanzi ai giudici di legittimità che hanno ricordato il principio già espresso secondo cui è sufficiente anche un solo episodio di violenza a far scattare l’addebito.
Gli ermellini hanno sottolineato che «le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei».
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con la decisione di oggi viene ribadito il pugno duro da parte della giurisprudenza sull’intollerabilità di qualsiasi manifestazione di violenza in famiglia, in un momento in cui i delitti che avvengono all’interno delle mura domestiche continuano ad essere permanentemente sulle cronache nere di ogni luogo d’Italia.