I propositi del Governo sono per una proroga anche per il prossimo anno 2018. Tanto si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Il Ministro Graziano Delrio ha confermato l’impegno del Governo di stabilizzare nella Legge di Bilancio 2018 i bonus per la casa. (Audizione alla commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 28 settembre 2017).
Nel suo intervento si legge che “si tratta di misure di incentivazione fiscale di natura anticiclica che sono state messe in campo per mantenere in vita il settore e favorire l’occupazione ma che allo stesso tempo hanno anche una forte valenza sociale.
Perché se si considera che dal 1998, anno in cui le detrazioni fiscali sono state introdotte, al 2017 sono stati eseguiti 16 milioni di interventi, vuol dire che il 62% del numero di famiglie italiane ha utilizzato questo strumento”.
Gli interventi di riqualificazione energetica portano con sé oltre al risparmio di energia anche agevolazioni fiscali.
Se prorogato il BONUS permetterà, anche per il 2018, una detrazione del 65% per tutti: soggetti privati e società. Senza proroga l’agevolazione per detrazione tornerà al 36%.
Dalla GUIDA dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata al 12 settembre 2017, (completa e dettagliata) si possono trarre tutte le informazioni per il risparmio energetico e come usufruire delle agevolazioni.
La detrazione dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e si svilupperà in 10 rate annuali di pari importo.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni-pavimenti-finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, (se prorogata anche per il 2018) l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
- delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, (possibile proroga al 2018) per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
Questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
Con l’avvicinarsi del freddo si potrà valutare l’opportunità di sostituire una comune caldaia per il riscaldamento e produzione di acqua calda, con una nuova caldaia a condensazione con collegamento Hi-fi che permetterà di ridurre i consumi (con risparmio energetico) e di attivare le funzioni dell’impianto anche con il telefono cellulare (collegamento da remoto), usufruendo del BONUS del 65% sul costo della caldaia e le spese per la posa in opera. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
La GUIDA (di 34 pagine) precisa anche che per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Per esempio: se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E).
È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Per approfondire l’ampia casistica – riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sugli involucri degli edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, interventi sugli involucri degli edifici esistenti, installazione di pannelli solari, le maggiori detrazioni per i condomini, riqualificazione energetica di edifici esistenti, tipologia di spesa, certificazione necessaria, documenti da trasmettere, documenti da conservare, come fare i pagamenti, adempimenti per gli interventi in leasing – si rinvia alla lettura della GUIDA agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
dott. Luca De Franciscis
dottore commercialista
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