Per il Giudice, infatti, non può non considerarsi che lo strumento SICVe – Tutor è un complesso formato da più apparecchiature, con la conseguenza che ad esso dovrebbe essere applicata una tolleranza del 5% per ogni apparecchiatura e, quindi, il 5% per la prima unità di controllo (portale di ingresso), il 5% per la seconda unità di controllo (portale di uscita) e il 5% per l’unità di calcolo/trasmissione dati, per un totale pari al 15%.
Nel caso di specie, peraltro, il Giudice ha anche ritenuto violato il diritto di difesa della società multata, in quanto nel verbale contestato non erano stati riportati dei dati fondamentali per permettere la verifica dell’esattezza del calcolo con il quale è stata determinata la velocità. In particolare, mancava qualsivoglia indicazione circa la chilometrica della prima postazione di controllo, l’ora e i minuti in cui era avvenuto il passaggio dinanzi a tale postazione, la chilometrica della seconda postazione e l’ora e i minuti in cui era avvenuto il passaggio dinanzi a tale seconda postazione. Tutte queste motivazioni hanno portato all’annullamento del verbale e dell’ordinanza ingiunzione.