Ecco. A proposito di dispersione scolastica, le uniche norme sopravvissute a queste iniziative legislative incomplete si riferiscono alla frequenza delle scuole elementari. E la Cassazione con la sentenza numero 50624 torna a segnalare questa mancanza, un vero e proprio “vulnus”, così come aveva già fatto lo scorso 31 gennaio. “Attualmente”, scrivono i giudici della Terza sezione penale, “con la riforma del 2003 nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore”. Per ovviare a questa situazione serve una legge “ad hoc”, perché quella che punisce i genitori che non mandano i figli alle elementari non può essere estesa con una “inammissibile interpretazione analogica”.
In questa discordanza tra sentenza in sé e quel che ne deriva, i giudici di ultimo grado hanno comunque accolto il ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Salerno contro il proscioglimento per prescrizione dei due genitori originari delle Filippine. Il Giudice di pace di Salerno, infatti, nel 2016 aveva punito con 30 euro di ammenda la famiglia già inadempiente per le primarie, ma aveva giudicato prescritto il reato per il ciclo successivo. Il Tribunale di Salerno si è opposto alla prescrizione poiché nel calcolo era stato fatto un errore materiale – scatterà da giugno 2018 – e ieri la Cassazione ha dato ragione al Tribunale, ricordando però che per le medie inferiori non esiste proprio una sanzione: “nessuna norma penale”.
È un dato di fatto che sull’obbligo scolastico, oggi, ci sia bisogno di una legge che armonizzi e superi tutte quelle precedenti e preveda, di fronte a mancanze della famiglia, sanzioni economiche o penali chiare.