Il reddito di inclusione (REI) è per le famiglie che vivono in stato di disagio economico (cosiddette famiglie povere) e permette di avere dal 1° gennaio 2018 un importo massimo di 3.000 euro all’anno parametrato alla composizione del nucleo familiare.
La soglia massima è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%.
Inizialmente la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per una persona singola a 2.250 euro (75% di 3 mila euro) e cresce in base alla composizione del nucleo familiare.
Cosicché per un solo componente l’importo mensile sarà di € 187,50 (2.250:12 mesi), per 2 componenti di € 294,38, per 3 componenti di € 382,50, per 4 componenti di € 461,25 e per 5 o più componenti di € 485,40.
Per avere il beneficio la composizione del nucleo familiare deve contenere una delle seguenti condizioni (art. 3, c. 2 del D. Lgs n. 147 del 15 settembre 2017):
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Oltre le condizioni di cui innanzi bisogna avere anche i requisiti economici.
La circolare precisa che il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000 (nota n. 2 della circolare);
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale ovvero della situazione lavorativa.
In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda (come indicato al paragrafo 9 della circolare).
Il beneficio economico sarà erogato mensilmente per un periodo non superiore a 18 mesi e potrà essere rinnovato per altri 12 mesi dopo un periodo di sospensione di sei mesi.
Gli importi sono suscettibili di riduzioni nei casi di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare come dettagliatamente indicato nella Circolare INPS del 22 novembre 2017 n. 172.
Le domande vanno presentate presso i punti di accesso indicati dai Comuni e redatte su apposito modello predisposto dall’INPS.
È prevista, inoltre, una preventiva valutazione multimediale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della domanda.
Vale osservare che l’erogazione del beneficio è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel rispetto dei requisiti di carattere economico.
L’erogazione del beneficio avverrà con l’utilizzo di una speciale carta di acquisti, rilasciata da Poste Italiane e consentirà di fare acquisti nei supermercati, farmacie ecc. e anche parziali prelievi in contanti.
La Circolare INPS richiama l’art. 6 del D. Lgs n. 147 del 15 settembre 2017 e precisa che l’erogazione è condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato sottoscritto dai componenti il nucleo familiare. Tanto per individuare i fabbisogni familiari, i sostegni in termini di specifici interventi e servizi, di cui necessita il nucleo familiare.
Il progetto personalizzato tiene conto anche dell’impegno a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, tenendo conto degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere con un percorso orientato a superare la condizione di povertà e all’inserimento, o reinserimento, lavorativo.
Per la prima fase di avvio è previsto una fase di tolleranza temporanea, per la presentazione del progetto personalizzato che potrà essere presentato entro sei mesi dalla domanda.
Per le false dichiarazioni sono previste sanzioni e recupero delle somme erogate.
Luca De Franciscis
dottore commercialista