Era il 2016, quando l’allora Equitalia notifica ad un noto professionista fiorentino una comunicazione di iscrizione ipotecaria per il valore di circa 90 mila euro, a causa di cartelle esattoriali di varia natura. Il professionista, già sommerso da problematiche legate alla crisi lavorativa, e con una drammatica situazione familiare, causata da una separazione burrascosa con l’ormai ex moglie, però, non aveva mai ricevuto alcun preavviso di iscrizione ipotecaria prima della comunicazione del 2016, mediante cui si rendeva edotto il contribuente dell’iscrizione già avvenuta.
“È stato facile – spiega il presidente Stac Francesco Antonio Pentone – carpire come l’Agente per la Riscossione aveva privato il contribuente del proprio diritto di difesa. È per questo motivo che grazie al ricorso promosso dall’avv. Valentina Vitaglione, convenzionato con lo sportello Stac, il professionista è riuscito ad ottenere la tutela dal comportamento illegittimo dell’Agente per la Riscossione. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha, infatti, accolto il ricorso annullando le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di proprietà del contribuente. L’Equitalia non ha, infatti, fornito la prova della notifica delle cartelle e quindi l’atto successivo ad esse, ovvero la comunicazione di iscrizione ipotecaria, doveva ritenersi illegittimo e privo di efficacia. La Commissione Tributaria oltre ad annullare gli effetti dell’iscrizione ipotecaria ha condannato l’Agente per la Riscossione al pagamento di 2 mila euro per le spese processuali”.
Lo Sportello STAC si occupa da tempo, ormai, proprio della tutela di cittadini e imprese nella risoluzione delle situazioni debitorie. In questi giorni sta assistendo, infatti, decine di cittadini alle prese con le pratiche per la rottamazione delle cartelle esattoriali, utile per risanare la propria situazione debitoria. “I benefici previsti dalla definizione agevolata, – spiega Pentone – sono applicabili alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare solo l’importo residuo del debito, senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora”.
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