Il decreto descrive, intanto, una situazione tipo. La polizia ferma un automobilista che ha violato il Codice della Strada. Identifica la persona e gli chiede un “valido indirizzo Pec”, se ce l’ha. E questa Pec viene considerata, da quel momento, come il suo “indirizzo digitale”. Il poliziotto potrà chiedere la Pec anche al proprietario dell’auto – che magari non era alla guida al momento dell’infrazione – e a qualsiasi altra persona sia coinvolta, dunque “obbligata in solido con l’autore della violazione”.
Fatta la legge, trovato l’inganno. L’agente ci ferma, ci chiede la Pec e noi, per evitare seccature o complicazioni, giuriamo di non averne una. Troppo facile. La Centrale o il posto di polizia “devono” – sono tenute a – cercare la Pec dell’automobilista sanzionato nei “pubblici elenchi cui abbiano accesso”.
La e-mail che la Polizia ci invia avrà, come oggetto, questa frase: “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”.
La e-mail dovrà avere anche:
– il nome esatto e l’indirizzo dell’ufficio che ci scrive;
– il nome del funzionario pubblico responsabile “del procedimento di notificazione”;
– l’indirizzo e il telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che ci riguarda;
– l’elenco pubblico da cui il nostro indirizzo Pec viene ricavato;
– una “copia per immagine” o una “copia informatica” del verbale di contestazione;
– ogni informazione utile perché l’automobilista possa esercitare la sua difesa.
Molto delicato è il tema della notifica. In questo caso, le regole del gioco sono dettate dal decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005. In sostanza, non conta se noi consultiamo la nostra Pec, non conta se abbiamo letto o meno il messaggio. La Polizia invia la multa via e-mail e conserva nei suoi archivi due cose:
– un documento elettronico che prova l’invio e un secondo documento, che dimostra l’avvenuto arrivo sulla nostra Pec;
– entrambi i documenti sono generati dal sistema interno di invio della Polizia stessa.
Questa procedura costituisce “piena prova dell’avvenuta notificazione“. Se non guardiamo la Pec e i suoi messaggi, pazienza: la multa si intende comunque consegnata, notificata. Se questa procedura di invio elettronico della multa fallisce per colpa del destinatario (cioè dell’automobilista), la Polizia stampa tutto: il verbale di contestazione e “l’avviso di mancata notifica“. A quel punto spedirà la multa all’automobilista in modo tradizionale, su carta, per lettera. E le spese dell’invio saranno, per intero, a carico del destinatario.
Commenta