In sostanza, i giudici leccesi hanno rigettato la richiesta di misure cautelari, ai sensi dell’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, sia perché il contribuente con copiosa documentazione ha contestato le riprese fiscali dell’Agenzia delle Entrate e sia perché non è stato dimostrato il reale pericolo di depauperamento del patrimonio del debitore. Infatti, la limitata capacità patrimoniale del debitore, segnatamente riferita al patrimonio immobiliare, non risulta affiancata dalla prova di alcun concreto elemento indicativo della volontà del debitore di depauperare il proprio patrimonio immobiliare.
In definitiva, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per richiedere le misure cautelari, che rappresentano una grave menomazione del patrimonio del debitore, gli uffici fiscali devono supportare con prove certe e documentali la reale volontà del contribuente di ridurre sensibilmente il proprio patrimonio immobiliare. In difetto di tale prova documentale, come nella fattispecie esaminata dalla corte salentina, correttamente i giudici fiscali rigettano le richieste degli uffici.