Il fisco deve riscuotere entro cinque anni 

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La Corte di Cassazione, con l’importante e condivisibile ordinanza n. 1997 depositata in cancelleria il 26 gennaio 2018, ha confermato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Questo importante principio si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016).

Nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo, avvenuta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996, e l’avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del ricorso, con la conseguenza che è stato giustamente e correttamente ritenuto totalmente prescritto il diritto, azionato ben oltre i termini di prescrizione quinquennale per esso previsto. L’importante ordinanza è diffusa dallo “Sportello dei Diritti” “Sportello dei diritti”, presieduto da Giovanni D’Agata e dall’Avvocato tributarista Maurizio Villani.

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