L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una GUIDA aggiornata per chiarire in dettaglio le modalità, adempimenti e termini per usufruire della detrazione senza incorrere in errori.
Dalla lettura della GUIDA si possono comprendere molti dettagli utili per beneficiare correttamente del bonus, ovvero della possibilità di detrarre, dalla dichiarazione dei redditi, la metà dell’importo speso per i lavori di ristrutturazione, spalmato in 10 anni. Salvo ulteriori proroghe e/o modifiche, dal 2019 la detrazione dovrebbe tornare nella vecchia misura del 36%, con il limite di spesa 48.000 euro.
Le agevolazioni, conosciute anche come bonus, riguardano oltre alla detrazione del 50% della spesa per i lavori, la possibilità di pagare l’IVA in misura ridotta, la possibilità di detrarre gli interessi passivi per i mutui contratti per la ristrutturazione della propria abitazione, degli interessi pagati per l’acquisto di immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e degli interessi pagati per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
I soggetti che possono usufruire dei benefici non sono soltanto i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
La lettura della GUIDA è utile per fugare dubbi e comprendere alcuni casi particolari.
Soffermiamoci su alcuni casi, pur presenti nella Guida.
La vendita. Nel caso dovesse cambiare la proprietà o il possesso (vendita dell’abitazione), dopo aver eseguito i lavori di ristrutturazione, e non sono trascorsi i 10 anni, per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi, il diritto a detrarre le quote che residuano spetterà al nuovo acquirente se non previsto diversamente nell’atto di compravendita.
L’usufrutto. Quando, invece, si occupa un immobile abitativo con il diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, le quote di detrazione spettano al nudo proprietario che ha concesso il godimento dell’immobile.
L’eredità. L’erede che acquisisce la proprietà e detiene materialmente e direttamente l’immobile abitativo ereditato, acquisisce anche la possibilità di detrarre le rimanenti quote di detrazione, che erano in capo al de cuius, se ne mantiene la proprietà fino alla scadenza dell’ultima quota di detrazione. Se però l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile oggetto delle agevolazioni, perderà la possibilità della detrazione delle rimanenti quote. Potrà riprendere la detrazione alla fine del comodato o locazione.
Insomma il tutto è legato alla detenzione materiale e diretta del bene. Così pure in caso di vendita o donazione. L’erede perderà il diritto alla detrazione delle quote anche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
Locazione o comodato. Quando, invece, i lavori sono stati eseguiti dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dell’occupazione non fa venir meno la possibilità di detrarre le quote delle spese di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo che ha occupato. Va via ma porta con sé il diritto a detrarre le quote delle spese per lavori eseguiti su quell’immobile.
Per approfondimenti la GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.
dottore commercialista