L’ordinanza comprende dieci articoli che disciplinano le attività e l’uso del demanio marittimo. Nel primo articoli le ‘disposizioni generali’ che delineano l’inizio e la fine della stagione turistica: 1 aprile – 31 ottobre. L’ordinanza continua elencando le zone dove la balneazione è vietata.
Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione del Comune di Camerota che si estendono dalla foce del Fiume Mingardo fino alla foce del Vallone di Marcellino, invece, è vietato lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneare; lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5; campeggiare, con tende, roulottes, campers, nonchè pernottare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo. Inoltre è vietato praticare qualsivoglia tipo di sport; tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quale surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazione vigenti in materia.
Per la tutela dell’ambiente e prevenire l’abbandono di rifiuti «è fatto obbligo al concessionario comunicare agli uffici comunali: la data inizio dei lavori di montaggio» e «la data smontaggio della struttura balneare e richiesta di sopralluogo per la verifica del ripristino dello stato dei luoghi da inoltrare al Comando dei Vigili Urbani del Comune di Camerota, che previo sopralluogo rilascerà nulla osta. Il nulla osta rilasciato sarà propedeutico al montaggio dell’anno successivo».