La regola è stata inserita nel decreto legislativo 21 del 2018 sulla riforma del riordinamento penitenziario dal governo dimissionario. E specifica, scrive La Stampa, che “il reato può essere compiuto da un coniuge e quindi ha chiaramente indicato che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli dei genitori coniugati”.
Il decreto abroga anche l’art. 3 della legge 54 del 2006, quella che ha introdotto l’affidamento condiviso dei genitori separati e divorziati. La norma abrogata aveva un contenuto sovrapponibile a quella nuova e anch’essa si riferiva solo ai coniugi. Tuttavia l’articolo successivo affermava che le disposizioni della norma 2006 si applicavano anche ai genitori non coniugati. E quindi anche i genitori non sposati che violavano l’obbligo commettevano reato. Ma con l’introduzione dell’artico 570 bis, l’art. 3 della legge 54 non esiste più.
Secondo l’avvocato Marco Meliti, la nuova legge “ha il pregio di riordinare e fare chiarezza su una serie di interventi che avevano creato dubbi interpretativi”. Chi non paga non andrà subito in carcere, ma diciamo che “la legge serve da ammonimento”. Anche perché dopo “più sentenze il carcere è davvero un rischio”.
La legge prevede l’obbligo del mantenimento dei figli indipendentemente dall’età, come è stato stabilito in numerose sentenze di divorzio, ma anche per chi dilapida il patrimonio familiare o fa mancare al coniuge o ai figli i mezzi di sussistenza.
Al Messaggero Meliti però fa presente che un punto oscuro rimane: “si fa una distinzione tra i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nati all’interno di un matrimonio, e quelli nati da una coppia convivente, che invece non avrebbero l’obbligo a essere mantenuti”.