IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3981 del 2018, proposto da
Raffaele Aliberti e Giuseppe Pisapia, rappresentati e difesi dall’Avvocato Marcello
Fortunato, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
Comune Pellezzano, 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Salerno non
costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la
stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Giovanni Giugliano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Scarpa, con
domicilio digitale come indicato in atti;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 754/2018, resa tra le parti, con la
quale era in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile il ricorso (R.G. n.
726/2018) proposto
contro la 2^ SottoCommissione Elettorale Circondariale di Salerno, in persona del
legale rappresentante p.t.;
nonché contro il Comune di Pellezzano ed altri;
avverso e per l’annullamento
a – del provvedimento della SottoCommissione Elettorale Circondariale di Salerno
di cui al verbale n. 21 del 12 maggio 2018, comunicato in data 14 maggio 2018,
con il quale è stata ricusata la lista “Cambia Pellezzano”, con candidato Sindaco
“Giuseppe Pisapia”, per la tornata elettorale del 10 maggio 2018, per l’elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali di Pellezzano;
b – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo
Salerno e di Giovanni Giugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria elettorale del giorno 22 maggio 2018 il Cons.
Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Marcello Fortunato, Nicola Scarpa
e l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello sopra indicato, gli istanti censurano la sentenza di
primo grado richiamando, in via preliminare, i principi di favor partecipationis e di
strumentalità delle forme, in quanto vertendosi, nella specie, di elezioni relative ad
un piccolo Comune di poco più 10.000 abitanti, l’avversata esclusione lascerebbe,
di fatto, in campo una sola lista.
Espongono, dunque, in sintesi, i fatti che hanno determinato l’insorgere della
controversia.
La 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Salerno, con verbale n. 21 del
12 maggio 2018, ricusava la lista “Cambia Pellezzano”, assumendo “che i moduli
aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione della lista dei candidati” erano “privi
dell’indicazione del contrassegno e l’elenco dei candidati, da elementi ulteriori
rispetto alla semplice spillatura (es: timbri, firme, ecc)”, non potendo, dunque, la
Commissione “verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati
consapevoli di aver dato il proprio appoggio alla lista di cui trattasi ed ai relativi
candidati (sentenza n. 2391 del 09.05.2014 del Consiglio di Stato, Sezione
Quinta)”.
Nel contempo, riduceva la lista di un candidato, sul presupposto che “dei 16
candidati risultano n. 11 di genere maschile e n. 5 di genere femminile non
rispettando le quote di genere previste dalla normativa vigente”, determinando,
pertanto, la necessità di “cancellare, partendo dall’ultimo della lista, il nome del
candidato Villari Ermanno nato a Salerno il 07.05.1976, appartenente al genere
rappresentato in misura eccedente i 2/3 dei candidati”.
Il Tribunale di prime cure respingeva il ricorso nella parte in cui era censurata la
ricusazione della lista e lo dichiarava improcedibile nella parte in cui era censurata
la riduzione della lista per violazione della tutela di genere.
Lamentano, dunque, gli appellanti, che la Sottocommissione elettorale, prima, ed il
Tribunale, poi, non si sarebbero avveduti del fatto che, nella specie, sia l’atto
principale che gli atti separati sostanzierebbero un unico documento in quanto:
– “contengono tutte le indicazioni prescritte dalla normativa di settore ed, in
particolare, sulla prima pagina il logo, la lista dei candidati ed i delegati;
– riportano la numerazione progressiva di ogni singola firma – da n. 1 a n. 27 – tale
da garantire e costituire un unico modello;
– riportano timbro e firma su ogni facciata del Pubblico Ufficiale autenticatore
(Ufficiale Elettorale dell’Ente)”.
Gli appellanti chiedono, dunque, in riforma della sentenza appellata, disporsi la
riammissione integrale della lista “Cambia Pellezzano”, con candidato Sindaco
“Giuseppe Pisapia” alla competizione elettorale, per il rinnovo del Consiglio
Comunale e del Sindaco di Pellezzano.
Si sono costituiti l’Amministrazione e Giugliano Giovanni per resistere.
All’udienza pubblica, fissata ai sensi degli artt. 129 e ss. del c.p.a., del 22 maggio
2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Con il primo ed il secondo motivo di appello, gli istanti censurano l’erroneità
della pronunzia di primo grado per error in iudicando, violazione degli artt. 28 e 32
co. 2, t.u. n. 570 del 1960 e dell’art. 51 Cost., nonché eccesso di potere per difetto
del presupposto e sviamento, nonché difetto di istruttoria ed erroneità manifesta in
quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare gli elementi, già
sopra evidenziati, che connotano di unitarietà l’elenco delle firme dei sottoscrittori.
La decisione sarebbe anche contraria alla giurisprudenza costituzionale e della
Corte dei diritti dell’uomo, quanto all’incidenza sul diritto di una intera comunità di
concorrere alla formazione democratica della propria Amministrazione.
III – Osserva il Collegio, come già affermato più volte dalla Sezione (cfr. n.
1988/2016), che costituisce orientamento consolidato e pacifico (cfr., per tutti,
Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1661; Cons. St., Sez.V, 6 maggio 2014 n. 2334;
Cons. St., Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2390) che: “nel procedimento elettorale ed in
base all’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960, i ‘moduli aggiuntivi’ utilizzati per la
sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di
lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con
metodi che consentano d’apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla
Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano
stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata
lista ed ai relativi candidati”.
Si è rilevato, infatti, che il metodo maggiormente rispondente alle finalità previste
dalla legge è l’unicità di un foglio, se del caso piegato in due, mentre altri metodi
possono risultare conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino
oggettive e rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni,
nella loro interezza.
IV – Ne discende che il Collegio, sulla base dei principi sopra richiamati e dai quali
non rinviene motivo di discostarsi, non ritiene di poter superare le criticità
evidenziate dall’Ufficio elettorale e condivise dal primo giudice.
Infatti, la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme dei sottoscrittori,
e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il simbolo della lista, rende
tali sottoscrizioni del tutto astratte dall’indicazione della lista, configurandole come
firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme, ad ogni contesto od a qualunque lista
elettorale.
Per evitare ciò, sarebbe stato necessario che la riferibilità delle firme alla lista
specifica degli appellanti fosse sicura, non equivoca ed idonea a dimostrare,
secondo gli ovvi canoni della ragionevolezza e dell’effettività, che tutti e ciascun
sottoscrittore ad essa avesse inteso dare il suo appoggio.
Né potrebbe obiettarsi che ogni promotore può invitare alla sottoscrizione per una
ed una sola lista, poiché, comunque, tale aspetto nulla aggiunge o toglie al fatto che
la specifica promozione non si possa riferire ad una lista, anziché ad un’altra.
Neppure giova agli appellanti la circostanza oggettiva che i nominativi dei firmatari
siano numerati in ordine progressivo, con una sequenza ininterrotta dalla
numerazione contenuta nel primo foglio recante l’effettiva indicazione dei
candidati. Tale elemento, infatti, non fornisce adeguata prova del pieno
collegamento tra le sottoscrizioni e la lista.
Non è argomento dirimente che sia presente l’autenticazione delle firme foglio per
foglio, in quanto questo non è un elemento esclusivo del caso in esame, dovendosi
così procedere anche se i fogli fossero stati legati o se avessero riguardato una
qualunque altra lista. L’autentica del pubblico ufficiale riguarda la sola apposizione
della firma e l’identificazione del soggetto che la compie, ma nulla attesta in ordine
alla connessione con la lista ricusata.
E nulla aggiunge all’argomento di parte appellante il fatto che l’autenticazione
rechi il riferimento al numero complessivo di pagine autenticate. Tale attestazione,
infatti, non permette di accertare il necessario collegamento con la lista indicata.
V – Ciò posto, il primo motivo di appello deve essere respinto e per l’effetto, deve
essere confermata la sentenza di primo grado anche con riguardo all’improcedibilità
del motivo di gravame relativo all‘esclusione del candidato ritenuto inserito in
violazione delle disposizioni sulla parità di genere.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto
conferma la sentenza n. 754 del 2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con
l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Luigi Birritteri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani Marco Lipari
Commenta