Col provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione del tribunale del capoluogo della provincia di Lecce, in via d’assoluta urgenza, un pensionato salentino potrà tirare più di un sospiro di sollievo, visto che sarà libero di attingere alle proprie ed uniche modeste risorse rivenienti da una pensione di poco più di 800 euro al mese, dopo che si era presentato presso la filiale della banca su cui veniva versato il trattamento e si era visto opporre un secco rifiuto al prelievo, per l’avvenuto pignoramento dell’intero saldo del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia).
L’anziano cittadino, disperato, quindi, si era rivolto allo “Sportello dei Diritti”, che nei giorni scorsi attraverso i suoi legali ed in particolare l’avvocato Emanuela Toscano, ha provveduto a depositare un ricorso ed una successiva istanza cautelare perché ha ritenuto illegittimo il comportamento di banca e dell’agente della riscossione che inopinatamente, provvedendo al pignoramento dell’intero saldo di conto corrente, hanno nei fatti disapplicato il nuovo articolo 545 del codice di procedura civile per come riformato dal decreto legge n. 83/15, che ha stabilito i nuovi parametri della procedura di pignoramento presso terzi, che impedisce a qualsiasi creditore, e quindi anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di poter pignorare gli importi a titolo di pensioni e stipendi entro i seguenti limiti: se l’accredito in banca avviene prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; se invece l’accredito in banca avviene nella stessa data del pignoramento o dopo, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto.
Il giudice dell’esecuzione, evidentemente, ha rilevato l’insussistenza delle condizioni circa la pignorabilità del conto e prima di ogni eventuale udienza e della formazione del contraddittorio, ha deciso di sospendere l’azione esecutiva, con la conseguenza che al cittadino sarà possibile attingere all’unica sua fonte di sostentamento.
Perché, come precisato, non è possibile, alla stregua della normativa suindicata, alcun pignoramento integrale del conto corrente o altro strumento finanziario su cui viene accreditata la pensione, con conseguente paralisi della possibilità di ogni prelievo, anche a titolo alimentare, che per motivi evidenti di giustizia ed equità, priva il debitore, specie se anziano e pensionato, dell’unica fonte di sussistenza.
Ecco perché, per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, appare assurdo che banche e agenti della riscossione perseverino in comportamenti non consentiti che gettano nel più profondo sconforto la vita di anziani nostri concittadini, privandoli, seppur temporaneamente, di qualsiasi possibilità di far fronte ad ogni tipo d’esigenza, in particolare di quelle alimentari.
In tal senso, se il primo round è vinto ed il pensionato potrà rifiatare, ciò non vuol dire che ci fermeremo, perché procederemo anche nel merito per un’azione risarcitoria che renda giustizia e che possa servire da monito nel futuro nei confronti di banche, degli agenti per la riscossione e dei creditori nel complesso, affinché non si ripetano più fatti del genere.