In allegato l’Ordinanza Sindacale.
Il sindaco Fatte proprie le disposizioni vigenti in materia; RENDE NOTO Di dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale a
far data dalla presente e fino al 20 settembre 2018, disponendo per lo stesso periodo, in
ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8) Legge 11/08/2014 n.116, “…che la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata…” con rinvio per
l’osservanza al prossimo intero disposto della Giunta Regionale della Campania;
ORDINA
– ai proprietari di appezzamenti confinanti con strade di provvedere alla creazione di fasce
di rispetto, monde da vegetazione, per una larghezza metri 10,00 su ambo i lati o
comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione, con divieto assoluto di
bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività
agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati
richiamando altresì il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su
strade, come disposto dall’art.15 lett.i) del Codice della Strada;
– ai proprietari o detentori delle aree boschive a provvedere al decespugliamento laterale
ai boschi creando una fascia di rispetto, priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il
propagarsi degli incendi;
– ai concessionari di impianti di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o
commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio
per un raggio non inferiore a metri 6,00 fatte salve le disposizioni che impongono distanze
maggiori.
La presente Ordinanza decorre ed è esecutiva dal giorno successivo alla data di
pubblicazione all’Albo pretorio Comunale e sino al 20 settembre 2018.
Per le trasgressioni ai divieti di cui all’art.10 comma 5) della Legge n.353/2000 e s.m.i. si
applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a €
1.033,00 e non superiore a € 10.330,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il
responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7 commi 3) e 6) della
stessa legge e salvo quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e
734 del Codice Penale e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.
MANDA
A chiunque spetti di farla rispettare, con avvertenza che la mancata ottemperanza della
presente ordinanza comporterà ai trasgressori l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro e fino a 500 euro,previste dal D. Lgs 267/2000 art. 7
bis.
MANDA
Infine agli Uffici Comunali competenti il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, sul sito istituzionale dell’Ente e per la divulgazione a mezzo manifesti, per
l’esecutività e il controllo del rispetto della stessa, e per quanto di competenza a:
– al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
– al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
– al Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore;
– al Gruppo Carabinieri Forestale Campania di Salerno;
– al Comando Vigili del Fuoco di Salerno;
– al Settore AREA TECNICA – Sede comunale;
– al Comando P.L. – Sede comunale.
Ne dispone l’invio, per la dovuta conoscenza, a:
-alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Salerno;
-al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della G.R. della Campania di Salerno
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