In primo grado il Mastromartino era stato condannato dal Giudice Monocratico della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Salerno Dott. Trivelli alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro
2.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. L’imputato veniva interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, patiti dalle costituite parti civili.
Con sentenza del 23.5.2016 la Corte di Appello di Salerno presidente Verdoliva, in riforma della sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato per il reato di cui all’art. 629 cp perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno con provvedimento del sostituto Dott. Ersilio Capone in data 12.01.2017 aveva rigettato la richiesta di impugnazione ex art. 572 cpp delle parti civili agli effetti penali della sentenza della Corte di Appello di Salerno.
La Cassazione ribalta ancora una volta la decisione sulla questione accogliendo i ricorsi delle parti civili e annullando: “ la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo” evidenziando aspetti della motivazione del giudice di primo grado che non sono stati analizzati e valutati attentamente dalla Corte di Appello.
Pertanto, la vicenda adesso ritorna alla Corte di Appello in sede civile che “dovrà pronunciarsi sia sull’an debeatur, ponendo riparo al vizio di omessa motivazione nel quale è incorso il giudice che ha emesso la sentenza cassata, che eventualmente sul quantum debeatur, provvedendo anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio”.
Secondo il Collegio della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione i motivi di ricorso proposti dalle parti civili sono fondati sostenendo che: “nella fattispecie in esame, la Corte di Appello ha ribaltato la sentenza
di primo grado non attenendosi al rispetto del principio del dovere di motivazione rafforzato…..Il caso in esame è specularmente opposto, in quanto il giudice di secondo grado è pervenuto ad un esito assolutorio a seguito di un giudizio di primo grado che aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato….
Con particolare riferimento alla posizione della parte offesa Vitolo Tiziano, poi, la Corte d’Appello non ha tenuto conto della circostanza che tutti sopportavano i maltrattamenti di Mastromartino per non perdere
il lavoro in quanto il datore di lavoro minacciava di chiudere l’azienda (cfr. p. 140-141 della sentenza di primo grado). E appare viziata di palese illogicità l’affermazione del Giudice di secondo grado secondo cui, in un simile contesto, sarebbe erroneo ritenere idonea a coartare la libertà del soggetto passivo del reato una minaccia di licenziamento, in quanto giuridicamente di non facile attuazione (p. 142). Significativa, nella prospettiva segnalata, appaiono le modalità operative per le quali, in caso di
ispezioni, i lavoratori erano informati su quanto avrebbero dovuto dichiarare agli ispettori (p. 143). Non appare sufficiente, ancora, a fronte dell’ampia ricostruzione offerta dal Giudice di primo grado, la motivazione addotta dalla Corte di Appello nella parte in cui avvalora la militanza sindacale del Barbera Giuseppe o la circostanza che i fatti contestati sono stati oggetto di processo del lavoro o, ancora, il mancato riscontro di una minaccia individualizzata (pp. 8-9 della sentenza d’appello). Né vale a sminuire la rilevanza dell’episodio di minaccia di “mettergli una fune al collo” riferito dal teste la
circostanza che l’episodio in questione non sia collocato temporalmente (p. 9 della sentenza di appello).
Alla luce di tutto quanto esposto, deve ritenersi che il Giudice d’Appello sia
venuto meno all’obbligo di motivazione rafforzata imposto in caso di ribaltamento in senso assolutorio di una sentenza di condanna emessa in primo grado”.