La Cassazione ha infatti confermato questo principio, con il relativo aumento di pena, nel condannare in via definitiva un 45enne di Gallarate che nel 2010, insieme ad un altro soggetto, anch’egli condannato in appello e non ricorrente, ha provocato lesioni ai danni di due bengalesi rei di essere all’esterno di un circolo.
La quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 32028) sottolinea che per applicare l’aggravante dell’odio razziale è «irrilevante l’esplicita manifestazione di superiorità razziale»: l’aggravante riguarda anche chi usa espressioni generiche di disprezzo verso gli stranieri, come nel caso dell’imputato, che secondo testimoni aveva detto: «Che venite a fare qua… Dovete andare via».
L’uomo chiedeva una riduzione della pena, sostenendo che le affermazioni a lui attribuite fossero generiche. Ma – ricorda la Cassazione – l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso «non ricorre solo quando l’espressione riconduca alla manifestazione di un pregiudizio nel senso dell’inferiorità di una determinata razza» ma anche quando la condotta, per come si manifesta e per il contesto, «risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico» e a dar luogo «al concreto pericolo di comportamenti discriminatori».
Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Nei giorni scorsi, a Salerno, si è verificato un episodio di razzismo sul bus di linea numero 5 che collega Via Ligea con la Zona Industriale di Salerno. Un anziano ha aggredito verbalmente un cittadino tunisino impedendogli di sedergli accanto. L’anziano, ha agito tra l’indifferenza degli altri viaggiatori. Eppure il tunisino aveva l’abbonamento e tutto il diritto di accomodarsi sul bus. Alla luce della sentenza della Cassazione l’anziano, se fosse stato denunciato per razzismo, sarebbe stato condannato per le frasi offensive pronunciate contro il tunisino.