Tale affermazione risulta essere in “controtendenza” rispetto alla scelta legislativa di cui all’art.1 commi 353-361 della Legge di Bilancio 2018, secondo cui “ la pretesa incompatibilita’ dello sport dilettantistico con l’esercizio dell’attivita’ di impresa, finalizzato a determinare un profitto, ha sensibilmente limitato lo sviluppo di un settore con enormi potenzialita di crescita”.
Dal punto di vista aziendale, l’abolizione della normativa sulla gestione delle “societa sportive profit”, delimiterà i progetti societari e di marketing, dei club sportivi, riguardo l’attivazione di vincenti “strategie sport industry”.
- I punti di forza della normativa sulle “societa sportive profit”:
– Lo statuto sociale.
A fronte della scelta di costituire una SSDL era prevista l’obbligatorieta’ di una serie di prescrizioni nello statuto sociale volti a garantire l’effetivo svolgimento dell’attivita sportiva dilettantistica.
-Le societa’ di capitali.
La gestione delle SSDL dove essere svolta attraverso la costituzione di societa’ di capitali.
-La redistribuzione degli utili.
La gestione di una “societa’ sportiva profit” poteva segnare un processo di autentica rivoluzione riguardo il piano di “redistribuzione degli utili”(lucro soggettivo e lucro oggettivo) derivanti dall’attivita sportiva e commerciale, posta in essere dalla” governance delle societa de quo”.
I singoli soci di una “societa sportiva profit”, potevano essere maggiormente motivati a partecipare ad un progetto sportivo, in quanto, a fronte del capitale investito ,ed in caso di utili societari conseguiti, gli stessi potevano essere destinatari dei relativi dividendi.
I soci delle SSDL, in caso di cessione di quote sociali, erano in grado di vedersi remunerato l’investimento effettuato, in sede di sottoscrizione e versamento delle proprie quote sociali.
-Aspetti fiscali.
Le agevolazioni fiscali previste per le SSDL prevedevano la riduzione dell’Ires (aliquota dal 24% al 12%) ed Iva con aliquota al 10% per la gestione diretta di impianti sportivi.
2) I punti di criticita’ delle “societa sportive profit”.
La mancata applicazione nei confronti delle SSDL della normativa di cui alla Legge 398/91, in caso di conseguimento di ricavi per attivita’ commerciale fino all’importo di euro 400 mila.
3) L’attuale scenario della” gestione” dello sport dilettantistico.
Messa in fuori gioco la normativa delle “societa’ sportive profit” allo stato la gestione dello sport dilettantistico continuera’ ad essere regolata come segue : ASD e SSD“no profit” (art.90 Legge n°.289/02 e Legge 398/91). Ente Sportivo Terzo Settore (D.Legsl. n.117/17).
4) Conclusioni
Il “cartellino rosso” attivato nei confronti delle societa sportive profit, determina un notevole passo indietro, riguardo la gestione innovativa dell’azienda sport, finalizzata al raggiungimento dello scopo di lucro ed alla ricerca di investitori interessati a programmare progetti sportivi” vincenti , efficienti , efficaci”
Antonio Sanges – Dottore Commercialista