“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa, da parte della U.S. Avellino 1912 s.r.l., della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l.