«La Questura deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti, non solo di quelli richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, ma anche di quelli sul rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime delle attività commerciali dai luoghi ‘sensibili’», scrivono i giudici nella sentenza.
Il Tar, come riporta Agipronews, ricorda poi che «la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è una materia che attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione dal rischio di accesso al gioco da parte dei soggetti più vulnerabili, quali i minori di età».
Anche il Consiglio di Stato, si legge ancora, ha stabilito che «una autorità amministrativa non può effettuare valutazioni discrezionali per il rilascio di un titolo abilitativo, quando vi è una ragione oggettivamente ostativa all’effettuazione della relativa attività» e quindi «il Questore è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, non soltanto di quelli stabiliti dalla legislazione di polizia, ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative».