L’autovelox (la postazione mobile), a suo avviso, avrebbe richiesto la presenza di altri cartelli dopo l’incrocio. La tesi non ha fatto breccia presso il giudice di pace e poi il Tribunale che hanno confermato la responsabilità dell’uomo.
Ora i Supremi giudici hanno ribaltato il verdetto. In particolare, secondo il Collegio di legittimità, in tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.
L’importanza della decisione sta anche nel fatto che la Cassazione precisa che l’obbligo di ripetizione non è rivolto solo agli automobilisti che si immettono nella strada dov’è posizionato la postazione dell’autovelox.
Infatti le norme del codice della strada non limitano il loro ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione ma dettano una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale e il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali.. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa importante conclusione, potrebbe avere come conseguenza l’invalidità di molti verbali.
Giovanni D’AGATA