I commi, dal centouno-bis al centouno-septiesdecies, della nuova Legge di Bilancio consentono, per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, di pagare a saldo, senza sanzioni e interessi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con un importo ridotto.
L’agevolazione contenuta nella Legge di Bilancio 2019 ha già avuto la fiducia dal Senato.
Sarà sottoposta alla Camera il 28 dicembre 2018 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrà avvenire entro il 31.12.2018.
Gli emendamenti sono stati già apportati in larga misura proprio dal Senato, ed è presumibile che quando il testo sarà sottoposto all’esame della Camera, non sarà ulteriormente modificato.
Diamo cenno di cosa prevede la nuova normativa per il saldo stralcio delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2017.
Va detto subito che non rientrano in questo stralcio i debiti risultanti dall’art. 4 del DECRETO LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, ovvero i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni che sono cancellati senza alcuna domanda.
L’agevolazione, ritenuta da alcuni come un “condono”, consente di pagare i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione nella misura del:
– 16% dell’importo dovuto se l’ISEE è inferiore a 8.500 euro;
– 20% dell’importo dovuto se l’ISEE è compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
– 35% dell’importo dovuto se l’ISEE è compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.
L’importo dovuto può essere pagato in unica soluzione oppure a rate in 5 anni.
Dalla lettura del comma 101-ter si apprende che è possibile di estinguere anche i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte, dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per accedere al beneficio il debitore deve manifestare, all’agente della riscossione, la volontà di procedere alla definizione con apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet, nel termine massimo di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
Il debitore per accedere all’agevolazione deve dichiarare che possiede i requisiti previsti dalla norma e individuare i debiti che intende definire.
Per il pagamento si potrà scegliere se pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure rateizzare il dovuto in cinque rate con le seguenti scadenze:
– il 35% entro il 30 settembre 2019;
– il 20% entro il 31 marzo 2020;
– il 15% entro il 31 luglio 2020;
– il 15% entro il 31 marzo 2021;
– 15% a saldo entro il 31luglio 2021.
Per il pagamento a rate è dovuto l’interesse al tasso del 2% annuo, a partire dal 1° dicembre 2019.
L’art. 101-decies contiene, poi, una disposizione di avviso ad essere attenti nel dichiarare il possesso dei prescritti requisiti.
La norma precisa anche che entro il 31 ottobre 2019 l’agente della riscossione se ravvisa irregolarità nella dichiarazione, comunica al debitore la mancanza dei requisiti, oppure la presenza di debiti diversi da quelli agevolabili e avverte il debitore dell’impossibilità ad estinguere il debito come sopra indicato.
Avverte, inoltre, il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove definibili con la definizione agevolata ex art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella predetta definizione.
Nella comunicazione l’agente della riscossione indica anche l’ammontare complessivo delle somme dovute ripartito in 17 rate e la scadenza di ciascuna di esse.
Ulteriori approfondimenti saranno necessari dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità.
dottore commercialista