Le novità principali riguardano la possibilità di posticipare il congedo di maternità a dopo la nascita del figlio, come pure l’estensione del congedo obbligatorio di paternità, che arriva a 5 giorni obbligatori.
IL CONGEDO DI MATERNITÀ
Come anticipato, la novità più importante riguarda dunque il congedo di maternità: se fino al 2018 le donne incinte entravano in congedo obbligatorio dall’ottavo mese di gravidanza adesso sarà possibile lavorare fino al momento del parto (se la donna ne fa richiesta e con il parere favorevole di un medico, che attesti l’assenza di rischi per la mamma e il bambino). In questo modo la lavoratrice utilizzerebbe tutti e cinque i mesi di congedo dopo la nascita del bambino.
IL CONGEDO DI PATERNITÀ
Inizialmente la legge non prevedeva la proroga della sperimentazione relativa al congedo per i neopapà, che nel 2018 era passato da 2 a 4 giorni. Una “svista” contro cui negli scorsi mesi è stata avviata anche una raccolta firme e a cui è stato posto rimedio: con l’inserimento di emendamenti ad hoc sono stati confermati i 4 giorni di congedo obbligatorio e ne è stato aggiunto un quinto.
La misura si applica per i lavoratori dipendenti con contratto subordinato, e si può utilizzare entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato.
A questi si aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo, sempre da richiedere entro i cinque mesi di vita del bambino, e utilizzabile se la madre deve rinuncia a un giorno del proprio congedo di maternità.
IL “BONUS NIDO”
La legge introduce alcune novità anche riguardo i bonus in sostegno dei genitori lavoratori. Tra queste l’aumento della cifra da destinare per l’iscrizione del bambino all’asilo nido, pubblico o privato, che passa da 1.000 a 1.500 euro.
La stessa cifra è messa a disposizione delle famiglie che hanno bambini con gravi patologie per coprire parte delle spese di assistenza domiciliare.
Il contributo sarà erogato in 11 rate mensili e vale fino al 2021, mentre dal 2022 la cifra scenderà nuovamente a 1.000 euro.
Fonte Grvidanzaonline.it