L’uomo, S.L. era stato ammanettato per furto in abitazione di corrente, successivamente, processato fu condannato sia in primo grado che in appello a sei mesi di reclusione. Lo scrive Le Cronache
I difensori Luca Monaco e Giovanna Sica, impugnarono la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione, contestando l’erronea applicazione della legge penale in quanto l’allaccio abusivo sarebbe avvenuto presso un deposito industriale, con la conseguenza che non avrebbe potuto configurarsi il reato previsto dall’articolo 624 bis del codice penale (ovvero il furto in abitazione) ma il delitto di furto semplice.
A seguito del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di privata dimora non può estendersi automaticamente ai luoghi di lavoro, dovendosi provare in questi casi, volta per volta, che tali luoghi presentino caratteristiche tali da consentire anche di dimorarvi, circostanza che, avrebbe dovuto essere provata dalla pubblica accusa ma che, viceversa, non era stata provata.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha derubricato il reato contestato in furto semplice e, rilevando, come pure evidenziato dai due legali, la mancanza della querela, che per tale reato, a differenza del più grave furto in abitazione, è condizione di procedibilità.
Fonte Le Cronache oggi in edicola