Con il nuovo decreto legge, a partire dal mese di aprile 2019, sarà erogato il Reddito di cittadinanza “Rdc”, definito quale misura unica del contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Reddito di inclusione continuerà ad essere erogato fino alla piena operatività del Reddito di cittadinanza.
Interpolando il nuovo decreto legge riportiamo alcuni passi dell’art. 2 riguardanti i beneficiari:
Chi può beneficiare del Reddito di cittadinanza.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti.
Con riferimento alla residenza e soggiorno, il richiedete deve:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Con riferimento ai requisiti reddituali, il nucleo familiare deve possedere:
a) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore a 9.360 euro;
b) un valore del patrimonio immobiliare escluso la casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
c) un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000. Questo limite va aumentato di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo familiare;
d) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui per il primo componente del nucleo familiare, aumentata di altri 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.200 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 12.600 euro.
Per l’accesso, invece, alla Pensione di cittadinanza il valore della soglia del reddito familiare è innalzato ad euro 7.560.
In ogni caso quando il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il valore della soglia del reddito familiare è innalzato ad euro 9.360 euro.
Con riferimento al godimento di beni durevoli:
a) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
b) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto;
La norma, per taluni casi, aumenta le misure di accesso al Reddito di cittadinanza e prevede che:
– i requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza possono essere integrati e modificati in senso espansivo, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.
Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del reddito di cittadinanza, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.
Sono esclusi dal Reddito di cittadinanza:
a) i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
b) i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Avvertenze e chiarimenti:
Il nuovo decreto legge chiarisce: ai fini del Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. (ovvero del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE).
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di cittadinanza, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Diversamente da quanto previsto innanzi, ai soli fini del Reddito di cittadinanza, per determinare il valore della soglia del reddito familiare, bisogna far riferimento all’indicatore della situazione reddituale previsto dal comma 2 dell’art. 4 del DPCM n. 159/2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (il comma 125: “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione…”)
Altra precisazione vie fatta ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Reddito di cittadinanza. È previsto infatti che al valore dell’ISEE va sottratto l’ammontare del reddito di cittadinanza percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Per l’accesso al Reddito di cittadinanza sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito di inclusione (il Rei, precedente beneficio concesso dal Governo Gentiloni) ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, (l’art. 1 riguarda l’indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione) e di altro strumento di sostegno al reddito ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
I tempi per accedere al Reddito di cittadinanza.
Il decreto di attuazione, per i dettagli pratici e tecnici per applicare correttamente la norma, è previsto entro febbraio prossimo e a marzo sarà possibile presentare la domanda. L’erogazione del beneficio avverrà entro aprile.
Il simulatore ISEE e la DSU.
Le istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE sono consultabili sul sito: INPS “come compilare la DSU”.
Interesse di molti, poi, è come calcolare l’ISEE e tenere sotto controllo lo stato della DSU presentata.
Per accedere a questi servizi dell’INPS cliccare su: ISEE post-riforma 2015.
Il simulatore, presente sul sito dell’INPS, permette di calcolare il proprio ISEE. Sono 5 le sezioni da compilare prima di pervenire al risultato finale:
– Sezione A- Informazioni sulla composizione del nucleo;
– Sezione B – Casa di abitazione;
– Sezione C – Patrimonio immobiliare;
– Sezione D – Patrimonio mobiliare: deposito e conti correnti bancari e postali e altre forme di patrimonio mobiliare;
– Sezione E – Redditi;
– Sezione F – Risultato della simulazione.
Per accedere al calcolo dell’ISEE cliccare su: Simulazione del calcolo dell’ISEE.
Per leggere la sintesi del decreto sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 cliccare su: le slide del Governo.
dottore commercialista
coin tutti i paletti che hanno messo altro che 5 milioni!! si e no alo prenderanno 1 milione!!!! ps e la farsa che la pensione di cittadinanza vale solo per pensionati che non vivono con figli?