Il coltivatore diretto, gestendo il fondo rustico sito in località Trentova, in forza di un contratto agrario con la società “Italia Turismo” (precedente titolare dell’area), aveva chiesto la determinazione dell’indennità a lui spettante quale affittuario, in seguito all’esproprio del terreno in questione operato dal Comune di Agropoli, che lo acquisì al patrimonio pubblico nel 2016. Il conduttore propose, quindi, un primo ricorso per chiedere che l’Ente procedesse alla determinazione dell’indennità a lui spettante. L’Ente comunale operò la stima, che si basava sulla valutazione delle colture effettivamente praticate sul fondo.
A quel punto, il ricorrente, una volta ottenuta la liquidazione dell’indennità, presentò un secondo ricorso di opposizione a tale stima. Ma i giudici della Corte d’Appello, con sentenza pronunciata giovedì scorso, hanno confermato la correttezza della valutazione compiuta dall’Ente, che evidenziava sull’area una coltivazione di foraggio, hanno respinto il ricorso ed hanno condannato il ricorrente anche a pagare le spese di giudizio.