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Corrispettivi elettronici e registratori fiscali. Nuovi obblighi (di L. De Franciscis)

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Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica. A breve diverrà obbligatorio anche la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La norma della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ha origine dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 127 del 5/08/2015 successivamente modificato e integrato dall’art. 17 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, ora in fase di concretizzazione.

La trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019 diverrà obbligatoria per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 2020 lo sarà per tutti i soggetti.

La norma obbliga ad adeguamenti tecnologici gli attuali registratori di cassa che emettono solo scontrini con stampa fiscale. L’adeguamento dovrà consentire di trasmettere, con connessione telematica, gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

La norma prevede per il 2019 e 2020 la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni registratore.

Il contributo concesso permette di pagare il 50% in meno sulla fornitura o adattamento del registratore già posseduto con il limite di 250 oppure di 50 euro come detto innanzi. Il fornitore potrà, poi, recuperare come credito d’imposta lo sconto fatto al cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha già definito con Provvedimento del 27.10.2016 le regole tecniche degli strumenti (registratori fiscali) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Con l’interpello n. 9 del 22 gennaio 2019,  l’Agenzia delle Entrate in risposta a un soggetto gestore di più punti vendita chiarisce, in maniera esaustiva, molti dubbi e tra l’altro specifica per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, dei singoli punti cassa, possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta “.

Il “punto di raccolta “è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa definito “Server di consolidamento-Registratore Telematico. Il ServerRT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Dal sito della Guardia di Finanza è possibile estrarre informazioni dettagliate sui documenti fiscali di accompagnamento, sulla fattura, sulla ricevuta e scontrino fiscale.

Riportiamo, a mo’ di esempio, i soggetti interessati alla modifica del registratore di cassa:

Le indicazioni contenute in questa pagina web precisano, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto in possesso dei nuovi “registratori telematici”, che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri sono:

Tale documento commerciale, previa indicazione dell’identificativo fiscale dell’acquirente, può avere anche una validità ai fini fiscali, consentendo, a titolo di esempio, la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Come per la fattura elettronica anche la trasmissione telematica dei corrispettivi rientra nelle misure antievasione e sprona l’acquirente a richiedere lo scontrino fiscale così da ridurre le ipotesi di evasione.

Per altri approfondimenti si rinvia alla consultazione delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, per i casi in cui è obbligatorio emettere la fattura elettronica richiesta dal cliente con partita IVA e la pagina web, sempre dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce: come effettuare la trasmissione dei corrispettivi.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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