Dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino a mercoledì 6 marzo 2019, vige il divieto di vendita (sia nei negozi in sede fissa sia sulle aree pubbliche) e di detenzione ed utilizzo di bombolette spray schiumogene, schiume di ogni genere, ad eccezione di bombolette contenente stelle filanti. E’, altresì, vietato utilizzare manganelli, coloranti, farina, talco, uova, polveri pruriginose, buste ed altri simili recipienti atti a procurare molestie e/o lesioni a persone e animali.
Le violazioni all’Ordinanza Sindacale in oggetto, da parte dei cittadini, comporteranno una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00). A carico del titolare dell’esercizio commerciale che effettua la vendita dei prodotti sopra citati, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66).
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