Il comma 273 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede d’incentivare la popolazione dei pensionati residenti all’estero a vivere in Italia, pagando un’imposta ridotta al minimo.
L’incentivo è per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni del Mezzogiorno: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
I pensionati risiedenti all’estero che decidono di trasferirsi in Italia possono optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con un’aliquota del 7% all’anno, sui redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.
L’opzione per la tassazione forfettaria (è come una Flat tax) può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione viene esercitata e che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene attiva la residenza in Italia.
Da quanto innanzi anche l’Italia si candida a creare dei piccoli paradisi fiscali. I pensionati che risiedono all’estero e desiderano vivere in Italia, o anche ritornarci, lo possono fare tenendo presente che le imposte incidono solamente nella misura minima del 7%.
Vi sono pensionati italiani che, al contrario, vogliono andar via dall’Italia e acquisire la residenza all’estero perché ritengono di poter avere un tenore di vita migliore e pagare meno imposte. In alcuni Paesi la tassazione della pensione è pari a zero e viene fruita nell’importo totale al lordo delle imposte.
Sono stimati in circa 411 mila i pensionati italiani che hanno scelto di risiedere all’estero in 131 Paesi diversi. Per questi soggetti le pensioni vengono pagate nel Paese estero ove risiedono, con cadenza mensile e con accredito sul proprio conto corrente.
Dal 2012 il servizio dei pagamenti è stato affidato dall’Inps a Citibank che si occupa di tutte le operazioni bancarie, necessarie per assicurare il servizio dei pagamenti, ma anche di verificare annualmente l’esistenza in vita del pensionato con l’apposito modulo da compilare a cura del pensionato.
L’Inps, sul proprio sito, mette a disposizione degli interessati il modello – in più lingue – per la domanda di esenzione dell’imposizione italiana sulle pensioni e/o sulle altre remunerazioni analoghe.
Con tale domanda il cittadino italiano trasferitosi all’estero dichiara di pagare le imposte nello stato estero, come previsto dalla “convenzione” esistente con detto Stato estero. La domanda dovrà essere attestata dall’autorità fiscale all’estero.
Le norme italiane, esclusivamente ai fini fiscali, prevedono che per essere considerati residenti all’estero, deve esistere almeno una delle seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Sarà necessario anche l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero).
Cosa importante, prima di decidere dove andare, è consultare i trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi dei rispettivi residenti.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornato al 4 gennaio 2018, è possibile consultare le singole convenzioni dei trattati internazionali.
Un recente caso di trasferimento all’estero di cittadino italiano pensionato Inps ed Enasarco, trasferitosi in Portogallo, lo si rinviene nella risposta n. 35/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Le risultanze della risposta:
…omissis…Per le suesposte ragioni, si fa presente che – nel presupposto della veridicità delle affermazioni del contribuente circa la propria residenza fiscale in Portogallo nel 2017 – i trattamenti pensionistici erogati nel 2017 dall’INPS e dall’ENASARCO al Signor xxx non dovevano essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese e, pertanto, neppure indicati nella relativa dichiarazione dei redditi.
Da ultimo, si osserva che, per la restituzione dell’imposta italiana trattenuta dall’INPS e dall’ENASARCO all’atto del pagamento della pensione relativa al 2017 ed evidenziata nella certificazione unica prodotta, l’istante può, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, presentare la richiesta di rimborso delle imposte già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte stesse.
Per scaricare il modello di esenzione dalle imposte predisposto dall’INPS, cliccare su: la domanda di esenzione dall’imposizione italiana.
dottore commercialista