Orbene la ricorrente, all’atto di aggiornamento delle graduatorie GAE non era stata informata della necessità di presentare la relativa domanda e pertanto l’Ufficio Scolastico aveva provveduto ai sensi del d.m. del 2009 e del d.m. del 2014 alla sua cancellazione.
I Giudici del Collegio hanno di fatto seguito l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che già nel 2017 si è espressa positivamente su tale questione. Orbene, la Cassazione e quindi la Corte d’Appello salernitana, hanno rilevato che l’art. 1 comma 605 lett. C della legge 27/12/2006 n. 296, che ha disposto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha abrogato l’art. 1 comma 1 bis del DL 97/04 conv. Legge 143/04, che stabilisce che la mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni successivi, ma, tuttavia, il recupero mediante reinserimento (previsto dalla stessa norma) non è stato abolito in via definitiva.
La Corte dunque ha concluso per il legittimo reinserimento in GAE della docente.
Questa, oramai, sta diventando la posizione quasi univoca in giurisprudenza, ed è per questo motivo che per tutti i docenti depennati che stiamo seguendo, non ci fermeremo, fin quando, non otterremo il loro definitivo reinserimento.
Lo rende noto l’Avvocato Angelo Tuozzo
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