Non sappiamo rispondere. Anche perché non disponiamo di dati contabili aggiornati. Però, lo spunto ci offre l’opportunità di aggiungere nuovi elementi di riflessione ai precedenti commenti. Lo facciamo di seguito, sperando di riuscire a spiegare concetti difficili pure per noi apprendisti.
Nelle scorse settimane (cfr. pagina Fb e salernonotizie.it), abbiamo delineato le principali disposizioni del Testo Unico di Legge sul Bilancio Comunale, TUEL, e ci siamo soffermati sulla componente più significativa in termini prospettici, cioè i residui attivi, spiegandone l’importanza ai fini di una corretta gestione finanziaria.
In via preliminare, abbiamo sottolineato che requisito fondamentale e imprescindibile del documento è l’equilibrio (o pareggio) tra entrate e uscite.
Questa regola vale per il documento di Previsione, da deliberare entro il 31/12 di ogni anno per quello successivo (per il 2019 la scadenza era stata prorogata al 31/03), con il quale si definisce il piano delle attività che si intende porre in essere. L’equilibrio deve sussistere sia a livello globale che per singole sezioni e, quindi, tra le Entrate e le Spese di funzionamento, tra quelle di investimento e tra quelle di competenza altrui. Gli esperti ci scusino per la estrema semplicità.
La stessa regola vale anche per il documento Consuntivo, da approvare entro il 30/04 di ogni anno, che offre il quadro di ciò che è stato concretamente fatto. Come da art. 1 c. 466 del D.L. n. 232/2016, l’equilibrio è assicurato se il documento presenta un saldo non negativo tra entrate e uscite.
Non sono questi, però, i punti di interesse per quanto richiestoci.
L’art. 186 del TUEL dispone che, in sede di approvazione del Consuntivo, sia accertato il risultato della gestione finanziaria con la quantificazione del cosiddetto “risultato di amministrazione” che dovrebbe assumere segno positivo o, al meno, pari a zero. Il dato si determina nel modo seguente: saldo di cassa (cioè liquidità a disposizione) + residui attivi – residui passivi.
Il valore finale, “avanzo” (positivo) o “disavanzo” (negativo), indica la capacità dell’Ente di riuscire a fronteggiare con i crediti (residui attivi) i debiti a scadere (residui passivi). E’ un “indicatore generale di liquidità immediata” che, se positivo, quantifica la eccedenza di risorse da “consumare” a fronte di nuove spese correnti, a copertura di investimenti, alla estinzione di mutui o ad altro ancora (art. 187 TUEL).
Se, invece, il risultato fosse negativo, l’Amministrazione sarebbe tenuta a porre in essere quanto necessario per il pronto ripianamento, anche ricorrendo a nuove imposizioni (art. 188 TUEL).
Tuttavia, pur in presenza di un avanzo, la effettiva capacità di fronteggiare le uscite è condizionata dalla qualità dei residui attivi (cioè che siano concretamente riscuotibili).
Per questo motivo, l’accertamento si estende alla verifica della “disponibilità del saldo” sottraendo, dall’avanzo, i “correttivi a tutela” previsti dalla Legge costituiti da: “Fondo svalutazione”, per una presumibile quota di residui attivi “morti” (nota: ne abbiamo parlato in precedenza); “Fondi rischi”, per causali diverse; “Fondi di accantonamento” destinati a preservare entrate specifiche per la copertura di correlative spese. In sintesi: risultato di amministrazione – Fondi = saldo disponibile (positivo o negativo).
Il saldo positivo è la conferma della “buona salute” dell’Ente.
All’opposto, un saldo negativo sta a indicare che sono state “sborsate” somme in eccedenza rispetto al consentito, che la cassa è a zero, che si è fatto ricorso all’indebitamento senza il rimborso totale, e che, quindi, l’Ente non ha risorse per disporre pagamenti. Come abbiamo visto per il disavanzo, sono necessari correttivi immediati per il ripianamento.
Bene. Il saldo netto di Amministrazione a fine 2017 (ultimo approvato) è stato NEGATIVO per € 8.745.245,90. E poteva essere ben maggiore se non fosse stato ridimensionato il Fondo rischi per circa 2.8milioni (i Revisori non si sono dichiarati d’accordo con questo).
In realtà, furono negativi anche i saldi degli anni 2015 e 2016 per complessivi 18,3 milioni.
Per il 2018, nulla si può dire, in mancanza dei numeri.
Si sa, però, che al 31/12/18 gli Enti della Riscossione hanno proceduto alla cancellazione delle cartelle esattoriali per importi fino a € 1.000 emesse entro l’anno 2010 (art. 4 del D.L. 119/2018).
E, allora, scaricando i residui attivi “azzerati”, da noi quantificati nei precedenti commenti in decine di milioni di euro, quale risultato è stato realizzato? Non ci resta che aspettare il Consuntivo auspicando, nell’interesse della Comunità, che il Governo possa accogliere la richiesta avanzata (sembra) dall’Associazione Comuni Italiani per l’assorbimento del “buco” contabile in cinque anni.
In ogni caso, riteniamo possa essere chiaro perché, come si sente dire in giro, “non ci sono soldi”.
Facciamo salvo ogni errore, scusandoci per questo. E chiediamo, a chi ne sa di più, di correggerci.
Se queste fossero le condizioni, dovremmo veramente temere che sia possibile per l’Ente ritrovarsi in quello stato, definito di “pre-dissesto”, che il TUEL prevede come intermedio tra la gestione ordinaria e il dissesto.
Ai sensi dell’art. 242, il pre-dissesto è accertato se, estrapolando dal Consuntivo dieci indicatori predefiniti, si verifica la presenza di almeno cinque di segno “negativo” (una recente disposizione ha portato gli indicatori a otto, ma vale per il futuro).
Non entriamo in dettagli specialistici. Diciamo solo che, al 31/12/2017, l’Ente dichiara tre indicatori negativi su dieci (il dato è confermato dall’Organo di Revisione). Ma altri due, a nostro parere, presentano una concreta criticità.
Il primo è relativo all’ammontare dei debiti fuori Bilancio, cioè non contabilizzati, la cui entità deve essere contenuta entro l’1% delle entrate correnti. I Revisori censurano la procedura seguita dall’Amministrazione poiché, in luogo di sottoporre le diverse posizioni alle decisioni del Consiglio (art. 195 TUEL), avrebbe disposto direttamente il pagamento dei debiti. Per quali motivi e per quali importi, non è precisato. Il parametro sarebbe stato negativo?
L’altro indicatore è quello del saldo dell’anticipazione di Tesoreria che, per Legge, deve essere azzerata entro fine anno e che, comunque, non può superare il 5% delle entrate. I Revisori hanno rilevato la mancata restituzione di € 3.041.927,63. E saremmo entro il 5%. Per averne la certezza, però, si dovrebbero verificare le date, le modalità e le fonti del rimborso poiché, per ricondurre il saldo al valore dato, potrebbero essere stati disattesi altri impegni.
In sostanza, siamo sicuri di non essere arrivati a cinque parametri negativi?
Ci fermiamo qui, non nascondendo le nostre perplessità anche perché ulteriori criticità sono state denunciate dai Revisori. Ne parleremo Mercoledì prossimo.
In ogni caso, sarà la Corte dei Conti a trarre le conclusioni dopo aver esaminato il documento e verificato la effettiva sussistenza degli equilibri di Legge.
Tuttavia, di fronte ad elementi oggettivi di disagio, provati anche dai recenti avvenimenti, ci sia consentito sottolineare che sarebbe “buono e giusto” ricevere rassicurazioni direttamente da chi ha la responsabilità della gestione, non escludendo Dirigenti e/o Risorse del Settore Contabilità. E neppure quei Consiglieri che hanno approvato il Bilancio e ne sono divenuti garanti nei confronti della Comunità.
Perché i debiti dell’Ente dobbiamo pagarli noi, i nostri figli e i nostri nipoti.
Per favore, fateci sapere.
Parlare chiaro è prova di rispetto nei confronti di chi rispetta.
e.mail: associazione.iosalerno@gmail.com
pagina fb: Associazione io Salerno