Cani fastidiosi in condominio, proprietari in carcere
Sulla vita degli animali in condominio la Cassazione si è pronunciata negli ultimi anni con sentenze davvero interessanti. In una società che comunica sempre meno, gli animali sono diventati i migliori compagni di vita delle persone. Veri e propri membri della famiglia. Da qui sentenze che hanno riconosciuto al cane un vero e proprio diritto di abbaiare, in quanto comportamento tipico della sua natura che non può essere coartato completamente (Cass. 7856/2008).
Vero però che, se il pianto o l’abbaiare del cane è eccessivo per tempo e intensità e per numero di soggetti che ne risultano disturbati, il proprietario può incorrere nel reato contravvenzionale previsto dall’art 659 c.p “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” che comporta l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 309 euro. Compresi i diritti delle parti contrapposte, quali sono le azioni legali.
A chi rivolgersi quando il cane abbaia?
Abbiamo visto che se un cane piange e reca disturbo a una “pluralità indeterminata di persone” si può agire denunciando penalmente il fatto ai carabinieri.
Si può anche agire penalmente, ma a tutela del cane che piange, sempre rivolgendosi alle forze dell’ordine, se si rileva uno stato di abbandono o di maltrattamento dell’animale, perché magari lasciato tutto il giorno solo sul terrazzo senza riparo e senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione.
Nel caso poi in cui allo stato di abbandono dell’animale si accompagnino condizioni igieniche che denotano trascuratezza nella cura della bestiola è possibile coinvolgere anche la Asl locale. In casi del genere non è difficile che, rivolgendosi all’autorità giudiziaria, venga disposto il sequestro dell’animale.
Possibile altresì rivolgersi alla polizia municipale se i regolamenti comunali contengono specifiche disposizioni che disciplinano la condotta dei cani negli appartamenti.
Fonte studio Cataldi