In particolare si ritiene che vada sistemato/integrato l’art. 5 del decreto crescita che modifica l’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Diamo, allora, un breve contributo alle incertezze che stanno tormentando migliaia di cittadini che hanno ricevuto avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per decine di migliaia di euro.
Il comma 1, lettera a), del novello “decreto crescita”, prevede una riduzione del 70% per i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; l’attività lavorativa dev’essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
La riduzione si applica, per ulteriori cinque periodi d’imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
Il riferimento è all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 “Regime speciale per lavoratori impatriati”.
La stessa riduzione, ma al 50% si applica, sempre per ulteriori cinque periodi di imposta, nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Invece per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo con una riduzione del 90%.
Stessa riduzione del 90% è prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Quanto innanzi è chiaro, e pare sia stato accolto con apprezzabile interesse da molti.
Il punto da chiarire, invece, è contenuto nell’art. 5-ter. Del “decreto crescita” che prevede:
“I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché’ abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a).
Nella relazione tecnica, della bozza del decreto crescita, sembra di poter leggere che tutte le problematiche dei “cervelli”, già rientrati in Italia e non iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono essere risolti.
In particolare sembra che l’intento sia quello di mettere fine, agli avvisi di accertamento dalle Agenzie delle Entrate, per i “cervelli” già rientrati in Italia, che si sono avvalsi dell’agevolazione fiscale nello stesso modo previsto, dal recente decreto crescita, per i soggetti che rientrano in Italia dopo il 31 dicembre 2019.
Oggi la norma contenuta nel “decreto crescita” concede agevolazioni fiscali, ai soggetti che rientreranno in Italia anche se non iscritti all’AIRE, ma non è ancora pacifico per tutti, soprattutto per le diverse Agenzie delle Entrate, che le stesse condizioni si applicano anche per coloro che hanno anticipato il rientro nel loro Paese negli anni precedenti il 2019.
L’art. 5-ter, di cui innanzi, continua e afferma:
“Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché’ per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché’ abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”.
Da quanto si legge sembra, a chi scrive, che il beneficio fiscale deve essere riconosciuto a tutti, anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, ovvero anche per coloro che sono rientrati negli anni precedenti.
Alcune ADE del territorio hanno già riconosciuto l’agevolazione fiscale e annullato gli accertamenti in autotutela, e anche con accertamento con adesione, per gli anni 2013 e a seguire, altre agenzie invece aspettano chiarimenti.
Potrebbe essere sufficiente un chiarimento del MEF per dirimere i dubbi, così da consentire una interpretazione univoca delle diverse Agenzie delle Entrate e dare serenità agli italiani, già rientrati in Italia negli anni precedenti il 2019.
Nel frattempo è opportuno impugnare gli atti dell’ADE con gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione, ricorso/reclamo) e, se necessario, inoltrare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I chiarimenti non tarderanno ad arrivare.
Per una compiuta lettura dell’art. 5, intitolato “Rientro dei cervelli”, contenuto nel Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 cliccare su: Decreto crescita.
dottore commercialista