RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019) –
ISTANZA CAUTELARE
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2019 l’U.S. Città di Palermo S.p.A., come rappresentato e difeso, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019, con la quale, per quanto interessa ai fini dell’odierno procedimento cautelare, la stessa predetta società è stata retrocessa all’ultimo posto del campionato di serie B della corrente stagione sportiva 2018/2019.
La reclamante società ritiene erronea, infondata ed illegittima la decisione, in questa sede, impugnata, e formula anche istanza cautelare «perché l’Ill.ma Corte Federale adita ovvero il suo Ill.mo Presidente, con provvedimento urgente eventualmente da emettersi inaudita altera parte, in attesa e nelle more che si celebri il presente procedimento di appello: sospenda, senza indugio e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale qui gravato così che le Autorità sportive preposte siano tenute, in attesa della definizione del presente giudizio nel merito, a sospendere
le gare dei playoff del campionato di serie B attualmente in programma per i prossimi 17 e 18 maggio 2019, in quanto, come evidente, una volta sospesi cautelativamente gli effetti della gravata decisione del TNF, il Palermo, allo stato, torna terzo nella classifica di Serie B e la sospensione dei play-off, per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del presente processo, consente di tutelare tanto il diritto della scrivente a giocare i playoff quanto la posizione delle ulteriori squadre che sono o potrebbero essere coinvolte nei play-off … ».
Reputa, a tal fine, sussistenti – la U.S. Palermo – i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l’emissione delle misure cautelari richieste. In particolare, la reclamante ritiene non esservi dubbio che l’eventuale disputa dei play-off nelle more della definizione del presente giudizio «renderebbe, di fatto, inutiliter data l’auspicata riforma della decisione impugnata, con grave ed irreparabile danno, anche patrimoniale, per la società odierna reclamante.
E difatti, se il presente reclamo fosse accolto, ma allo stesso tempo, nel frattempo, i playoff si fossero disputati, all’esito dell’odierno giudizio ci si troverebbe nella paradossale condizione per cui il Club scrivente, pur essendosi visto riconoscere, da codesta Ill.ma Corte Federale d’Appello, il diritto a partecipare ai play-off, non potrebbe più accedervi proprio perché, nel frattempo, questi si sarebbero già svolti. Con conseguente definitivo sacrificio del fondamentale diritto che la scrivente ha guadagnato sul campo a giocarsi nei play off la chance di essere promossa in serie A».
Aggiunge, l’U.S. Palermo, che si tratta di evidente «danno non riparabile, non solo perché di enorme valore economico, ma anche e soprattutto perché la partecipazione ai play-off di serie B, così come la partecipazione al campionato di serie A, comporta, oltre a rilevanti vantaggi economici, innumerevoli vantaggi di immagine, emozionali, relazionali, ambientali ed emotivi, per il Club coinvolto, i suoi tifosi, la città e l’intero territorio di cui il Club è espressione. Il pregiudizio che colpisce tali componenti, per definizione, non è passibile di risarcimento in quanto dette componenti non sono computabili sul piano economico».
L’esigenza di accogliere l’istanza cautelare, prosegue la reclamante società sportiva, «si ricava anche in una prospettiva diversa, che tiene conto non solo degli interessi del Palermo, ma altresì dell’esigenza della Lega di serie B di concludere i play-off in un tempo accettabile e non dannoso per alcuna parte.
Ed infatti, adottando l’auspicato provvedimento cautelare richiesto (id est la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale, nonché l’emissione di un provvedimento di sospensione delle gare dei play-off), da un lato, si tutelerebbero i fondamentali beni della vita fatti valere dall’odierna reclamante in questo giudizio, e dall’altro – stante i tempi particolarmente celeri di questo tipi di giudizi – non si pregiudicherebbe l’interesse della Lega di Serie B a che i play-off si svolgano senza che sia compromessa eccessivamente la chiusura della stagione sportiva della serie B per l’anno 2018/2019».
Così, pertanto, conclude la reclamante:
«in via preliminare e/o pregiudiziale e comunque cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, con estrema urgenza e comunque entro e non oltre il 17 maggio p.v. (data coincidente con l’inizio dei playoff di serie B) e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale qui gravato sino alla definizione del presente giudizio, per le ragioni e nei termini sopra esposti;
– emettersi il provvedimento di fissazione di udienza, disponendo l’abbreviazione dei termini di
comparizione, per ovvi motivi di urgenza, peraltro già rappresentati e fatti propri dal Tribunale Federale
Nazionale, ed all’esito di tale udienza o comunque del presente giudizio:
i) annullare e/o riformare, per tutte le ragioni sopra esposte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo e dichiarando inammissibile il deferimento proposto dal Procuratore federale per tutti i motivi esposti, e per conseguenza annullare ogni sanzione inflitta alla odierna reclamante; ovvero
ii) annullare e/o riformare, per tutte le ragioni sopra esposte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, dichiarando comunque infondata, erronea e/o illegittima, in tutto o in parte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, e per conseguenza annullare ogni sanzione inflitta alla odierna reclamante; ovvero in ulteriore subordine riformulare la sanzione in termini meno afflittivi e più equi».
Letto il ricorso, con la correlata istanza cautelare sopra in rapida sintesi rappresentata, il Presidente della Corte Federale d’Appello ha immediatamente fissato l’odierna seduta per l’esame della stessa, attese evidenti ragioni d’urgenza e la necessità di effettuare le opportune valutazioni ed adottare le connesse valutazioni in sede collegiale, anche inaudita altera parte. All’esito dell’odierna camera di consiglio, questa Corte ha assunto la decisione di cui alla seguente
ORDINANZA
Ritenuto che, prima facie – fermo e riservato il più compiuto approfondito esame proprio della fase di merito – la impugnazione non appare assistita da sufficienti elementi in punto fumus; Considerato che, nella fattispecie, appare inconfigurabile anche il presupposto del periculum in mora, atteso:
i) che l’inizio della disputa della fase finale del campionato (play off) non impedirebbe alla
Lega di serie B – preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell’appello della
società U.S. Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace
esecuzione alla stessa – di valutare, nell’ambito dell’autonomia assegnatale
dall’ordinamento federale, l’annullamento delle gare play off eventualmente disputate e,
quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario) alla
disputa della predetta fase finale per la individuazione della terza società del campionato
di serie B titolata ad approdare nella categoria superiore;
ii) l’interesse prevalente delle altre società all’ordinario svolgimento della fase finale dei play off, come da classifica definita all’esito del giudizio di prime cure;
iii) l’interesse – anche sotto il profilo organizzativo – della stessa Lega di serie B, quale organizzatrice del campionato di categoria, che, nell’ambito della sfera di autonomia alla stessa riservata, ha legittimamente ritenuto di dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, non più necessari alla luce della riscrittura di fatto
effettuata – iussu iudicis – dal Tribunale Federale Nazionale, che vede aggiungersi, quale quarta squadra, la reclamante U.S. Palermo alle ultime tre società in classifica già retrocesse per effetto dei risultati acquisiti “sul campo”.
P.Q.M.
La C.F.A., rigetta l’istanza cautelare come formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. Ritenute sussistenti ragioni d’urgenza fissa, per la discussione del merito, la seduta del 23 maggio 2019, ad h. 14.30. Manda alla Segreteria per la convocazione delle parti costituite.
Praticamente é un indirizzo di ratificazione per quanto deciso dalla Lega e confermato anche dalla corte di appello della fgc
Peccato che nel punto iii la corte d’appello abbia omesso di dire che la lega B non ha la competenza per decidere se disputare o meno i playout secondo i regolamenti vigenti, se si vogliono rispettare, ma spetta agli organi federali. Comunque ne vedremo delle belle perché se saltano i playout alla luce della nuova classifica riscritta con lo scivolamento del Palermo in ultima posizione, una tale decisione si schianta contro il diritto vigente e si presta a mille ricorsi in tutte le sedi a partire dalla CAF, passando dal CONI, dal TAR Lazio per finire alla corte europea dei diritti, fate un po’ voi!
Il Palermo non è scivolato in ultima posizione ma è fuori classifica perciò non si fanno i playout. Inoltre, parliamo di due società, Palermo e Foggia, che non avevano, non hanno e non avranno le credenziali per iscriversi in nessun campionato. Hai voglia di fare ricorsi, la Salernitana sta in una botte di ferro, si è salvata sul campo. Tutt’al più, si ritorna a una B a 22.
Ti sbagli,non conosci lo statuto della Lega di B.La decisione per la ratificazione della composizione della griglia play off e play out spetta primariamente al consiglio di Lega ,valutando i requisiti delle squadre partecipanti.La federazione e la corte di appello della stessa hanno sancito la quarta retrocessa,la Lega ha ratificato definitivamente.Il Palermo è spacciato,il Foggia può fare tutti i ricorsi che vuole ma il giudizio della Lega è incontestabile dal punto di vista giuridico
A France’, ma statte tranquillo.
Francesco mi dispiace ma sei di parte ovvio che come alcuni giornalisti attaccano la Salernitana perché tifosi delle squadre penalizzate omettendo le regole e dimenticandosi che le squadre in questione avrebbero dovuto subire pene più severe.
La Salernitana sua unica pecca è che ha disputato un campionato a dir poco fallimentare ma come abbiamo visto c’è di peggio.
Il peggio è che alcune società falsificando i bilanci e utilizzando denari da altri canali mettono in campo l’antisportivita’!
Allora cerchiamo di fare chiarezza, primo perché il Foggia non aveva e non avrebbe i requisiti per iscriversi ad un qualunque campionato? Forse conviene ricordare che la società Foggia Calcio è stata commissariata su disposizione del tribunale di Milano da marzo a settembre 2018, quindi anche nel periodo di iscrizione e calciomercato e non è stata riscontrata alcuna irregolarità di gestione, anzi con emolumenti e contributi versati a dipendenti e tesserati puntualmente anche in base alle varie scadenze gino ad oggi. Secondo punto, il ricorso per la restituzione di eventuali punti di penalizzazione viene da lontano e non certo dall’altro ieri checché ne dica l’avv. Gentile e precisamente dal mese di marzo, quando ovviamente non si poteva prevedere la piega che avrebbe preso il campionato e vi dirò di più, i legali del Foggia più volte hanno sollecitato, da 2 mesi a questa parte, la discussione presso il CONI proprio per evitare di arrivare a fine campionato e creare caos come purtroppo sta accadendo. Concludo dicendo che la vicenda pagamenti in nero si è verificata ben quattro campionati fa in lega Pro, il cui responsabile fu un ex socio che quando l’anno scorso fu scoperta la vicenda era già stato allontanato dal sodalizio da circa due anni dall’attuale dirigenza; infine la restituzione punti il Foggia la reclama perché i giudici della corte d’appello non hanno tenuto conto della piena assoluzione di uno dei due fratelli proprietari della società, come ci fu la precedente riduzione per via dell’assoluzione di altri tesserati dell’epoca.
Quindi di che state a parlare, quando non si conoscono i fatti e le vicende meglio tacere per evitare di dar fiato alla bocca sparando fesserie. Tutto ciò per correttezza di informazione e nella massima obiettività, buona vita a tutti!
Come volevasi dimostrare..la giustizia sportiva non fa riferimento ai precedenti giudizi,anche di natura penale,ma discute nel merito e sull’ammisibilitá di un eventuale ricorso da parte del Foggia.Il Foggia ha scontato ,anche benignamente ,il massimo che poteva scontare.punto.E mi dispiace confermarti che con la sentenza inappellabile di oggi,qualsiasi ricorso effettuato dalla società Foggia sarà rigettato in tutte le sedi dal punto di vista civile,amministrativo e sportivo.Ci sono regole e codici della legislazione sportiva che bisogna conoscere