RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019) –
ISTANZA CAUTELARE
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2019 l’U.S. Città di Palermo S.p.A., come rappresentato e difeso, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019, con la quale, per quanto interessa ai fini dell’odierno procedimento cautelare, la stessa predetta società è stata retrocessa all’ultimo posto del campionato di serie B della corrente stagione sportiva 2018/2019.
La reclamante società ritiene erronea, infondata ed illegittima la decisione, in questa sede, impugnata, e formula anche istanza cautelare «perché l’Ill.ma Corte Federale adita ovvero il suo Ill.mo Presidente, con provvedimento urgente eventualmente da emettersi inaudita altera parte, in attesa e nelle more che si celebri il presente procedimento di appello: sospenda, senza indugio e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale qui gravato così che le Autorità sportive preposte siano tenute, in attesa della definizione del presente giudizio nel merito, a sospendere
le gare dei playoff del campionato di serie B attualmente in programma per i prossimi 17 e 18 maggio 2019, in quanto, come evidente, una volta sospesi cautelativamente gli effetti della gravata decisione del TNF, il Palermo, allo stato, torna terzo nella classifica di Serie B e la sospensione dei play-off, per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del presente processo, consente di tutelare tanto il diritto della scrivente a giocare i playoff quanto la posizione delle ulteriori squadre che sono o potrebbero essere coinvolte nei play-off … ».
Reputa, a tal fine, sussistenti – la U.S. Palermo – i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l’emissione delle misure cautelari richieste. In particolare, la reclamante ritiene non esservi dubbio che l’eventuale disputa dei play-off nelle more della definizione del presente giudizio «renderebbe, di fatto, inutiliter data l’auspicata riforma della decisione impugnata, con grave ed irreparabile danno, anche patrimoniale, per la società odierna reclamante.
E difatti, se il presente reclamo fosse accolto, ma allo stesso tempo, nel frattempo, i playoff si fossero disputati, all’esito dell’odierno giudizio ci si troverebbe nella paradossale condizione per cui il Club scrivente, pur essendosi visto riconoscere, da codesta Ill.ma Corte Federale d’Appello, il diritto a partecipare ai play-off, non potrebbe più accedervi proprio perché, nel frattempo, questi si sarebbero già svolti. Con conseguente definitivo sacrificio del fondamentale diritto che la scrivente ha guadagnato sul campo a giocarsi nei play off la chance di essere promossa in serie A».
Aggiunge, l’U.S. Palermo, che si tratta di evidente «danno non riparabile, non solo perché di enorme valore economico, ma anche e soprattutto perché la partecipazione ai play-off di serie B, così come la partecipazione al campionato di serie A, comporta, oltre a rilevanti vantaggi economici, innumerevoli vantaggi di immagine, emozionali, relazionali, ambientali ed emotivi, per il Club coinvolto, i suoi tifosi, la città e l’intero territorio di cui il Club è espressione. Il pregiudizio che colpisce tali componenti, per definizione, non è passibile di risarcimento in quanto dette componenti non sono computabili sul piano economico».
L’esigenza di accogliere l’istanza cautelare, prosegue la reclamante società sportiva, «si ricava anche in una prospettiva diversa, che tiene conto non solo degli interessi del Palermo, ma altresì dell’esigenza della Lega di serie B di concludere i play-off in un tempo accettabile e non dannoso per alcuna parte.
Ed infatti, adottando l’auspicato provvedimento cautelare richiesto (id est la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale, nonché l’emissione di un provvedimento di sospensione delle gare dei play-off), da un lato, si tutelerebbero i fondamentali beni della vita fatti valere dall’odierna reclamante in questo giudizio, e dall’altro – stante i tempi particolarmente celeri di questo tipi di giudizi – non si pregiudicherebbe l’interesse della Lega di Serie B a che i play-off si svolgano senza che sia compromessa eccessivamente la chiusura della stagione sportiva della serie B per l’anno 2018/2019».
Così, pertanto, conclude la reclamante:
«in via preliminare e/o pregiudiziale e comunque cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, con estrema urgenza e comunque entro e non oltre il 17 maggio p.v. (data coincidente con l’inizio dei playoff di serie B) e con effetti immediati, l’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale Federale Nazionale qui gravato sino alla definizione del presente giudizio, per le ragioni e nei termini sopra esposti;
– emettersi il provvedimento di fissazione di udienza, disponendo l’abbreviazione dei termini di
comparizione, per ovvi motivi di urgenza, peraltro già rappresentati e fatti propri dal Tribunale Federale
Nazionale, ed all’esito di tale udienza o comunque del presente giudizio:
i) annullare e/o riformare, per tutte le ragioni sopra esposte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo e dichiarando inammissibile il deferimento proposto dal Procuratore federale per tutti i motivi esposti, e per conseguenza annullare ogni sanzione inflitta alla odierna reclamante; ovvero
ii) annullare e/o riformare, per tutte le ragioni sopra esposte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, dichiarando comunque infondata, erronea e/o illegittima, in tutto o in parte, la gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, e per conseguenza annullare ogni sanzione inflitta alla odierna reclamante; ovvero in ulteriore subordine riformulare la sanzione in termini meno afflittivi e più equi».
Letto il ricorso, con la correlata istanza cautelare sopra in rapida sintesi rappresentata, il Presidente della Corte Federale d’Appello ha immediatamente fissato l’odierna seduta per l’esame della stessa, attese evidenti ragioni d’urgenza e la necessità di effettuare le opportune valutazioni ed adottare le connesse valutazioni in sede collegiale, anche inaudita altera parte. All’esito dell’odierna camera di consiglio, questa Corte ha assunto la decisione di cui alla seguente
ORDINANZA
Ritenuto che, prima facie – fermo e riservato il più compiuto approfondito esame proprio della fase di merito – la impugnazione non appare assistita da sufficienti elementi in punto fumus; Considerato che, nella fattispecie, appare inconfigurabile anche il presupposto del periculum in mora, atteso:
i) che l’inizio della disputa della fase finale del campionato (play off) non impedirebbe alla
Lega di serie B – preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell’appello della
società U.S. Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace
esecuzione alla stessa – di valutare, nell’ambito dell’autonomia assegnatale
dall’ordinamento federale, l’annullamento delle gare play off eventualmente disputate e,
quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario) alla
disputa della predetta fase finale per la individuazione della terza società del campionato
di serie B titolata ad approdare nella categoria superiore;
ii) l’interesse prevalente delle altre società all’ordinario svolgimento della fase finale dei play off, come da classifica definita all’esito del giudizio di prime cure;
iii) l’interesse – anche sotto il profilo organizzativo – della stessa Lega di serie B, quale organizzatrice del campionato di categoria, che, nell’ambito della sfera di autonomia alla stessa riservata, ha legittimamente ritenuto di dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, non più necessari alla luce della riscrittura di fatto
effettuata – iussu iudicis – dal Tribunale Federale Nazionale, che vede aggiungersi, quale quarta squadra, la reclamante U.S. Palermo alle ultime tre società in classifica già retrocesse per effetto dei risultati acquisiti “sul campo”.
P.Q.M.
La C.F.A., rigetta l’istanza cautelare come formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. Ritenute sussistenti ragioni d’urgenza fissa, per la discussione del merito, la seduta del 23 maggio 2019, ad h. 14.30. Manda alla Segreteria per la convocazione delle parti costituite.