L’uomo era venuto a conoscenza dell’esistenza di diverse cartelle esattoriali a suo carico, aventi ad oggetto presunte omissioni contributive nei confronti dell’Inps, cartelle che, tuttavia, non gli erano state mai notificate o, comunque, erano state irritualmente notificate.
E dire che il provvedimento era addirittura esecutivo, perché mai opposto. Già pronto l’agente per la riscossione a fare il proprio dovere
In preda alla disperazione l’imprenditore, che in un attimo aveva visto perdere i risultati di una vita di lavoro e sacrifici, era deciso a pagare, seppur con grosse difficoltà, i propri debiti. Ma in “zona Cesarini” ha pensato di opporsi per le vie legali.
Il Tar Salerno prima, il Giudice di pace di Salerno e la Commissione Tributaria poi, hanno accolto i ricorsi presentati dal suo legale, Alessandro Giani, bloccando la procedura di riscossione.
L’ultima sentenza ieri, 16 maggio. Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente ha accolto le motivazioni dell’avvocato Giani e ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell’Inps e indicate negli estratti di ruolo rilasciati all’imprenditore, condannando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle persone dei legali rappresentanti protempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.626 euro, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva.
Dalle motivazioni si evince che “il concessionario per la riscossione non ha fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo impugnati. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, infatti, benchè invitata da questo giudice con l’ordinanza richiamata nella parte espositiva, non ha fatto pervenire alcuna documentazione attestante l’avvenuta notifica degli atti impositivi de quibus, sicchè deve ritenersi che gli stessi non siano stati mai notificati all’opponente”.
«La sentenza non può che essere salutata con favore – spiega l’avvocato Alessandro Giani – in quanto consente di dare una speranza a quanti convinti della fondatezza delle pretese economiche dell’agente per la riscossione sono pronti anche a porre in essere sforzi economici considerevoli pur di riabilitarsi nel loro rapporto con il fisco. L’invito è sempre quello di sottoporre al giudizio di un esperto della materia tutte le richieste economiche avanzate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione prima Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.».
Il Vescovado