Chi ha diffuso l’audio e la foto ha approfittato anche del caos che si era determinato in tangenziale per la perdita di merce ad opera di un camion. Circostanza che ha obbligato i veicoli ad uscire prima della zona industriale per ripulire la carreggiata.
A smentire la fake news la polizia stradale anche se la falsa notizia si era diffusa a macchia d’olio. L’autore della falsa notizia richia una denuncia per procurato allarme. Sullo sfondo resta
COSA DICE LA LEGGE IN QUESTI CASI (Fonte Money.it). Gli autori delle fake news rischiano diverse sanzioni, sia pecuniarie che detentive, a seconda dell’argomento e del contenuto della notizia. Ciò perché, ad oggi, non c’è ancora una disciplina ad hoc sulle fake news e quindi bisogna utilizzare i reati già esistenti nel Codice penale, dopo aver valutato qual è l’argomento e la finalità della notizia falsa.
Quindi, a seconda dei casi, l’autore di una fake news può essere accusato di diffamazione, procurato allarme, abuso della credulità popolare, distorsione del mercato ed anche concorrenza sleale, e punito con le sanzioni corrispondenti alla fattispecie criminosa posta in essere.
Chi commenta, condivide e favorisce in vari modi la diffusione della bufala non è considerato colpevole se dimostra di non essere a conoscenza della falsità della notizia, invece se lo ha fatto al solo fine di aiutare l’autore originale a diffondere le false informazioni deve essere considerato corresponsabile.
Riconoscere le fake news non è semplice; anche chi utilizza Internet abitualmente può cadere nei tranelli a causa delle numerose insidie del web, l’importante però è essere consapevoli dei rischi connessi alla disinformazione.
Fake news: manca una disciplina organica
Nonostante le proposte di una legislazione ad hoc, ad oggi non esiste una normativa apposita per contrastare in modo mirato la diffusione delle fake news e scoraggiarne gli autori.
Questo significa che ogni fake news va analizzata singolarmente e che il giudice deve inquadrare la notizia in una delle fattispecie delittuose già previste nella nostra legislazione. Per questa ragione non possiamo indicare in maniera generale quali sono le sanzioni per gli autori delle bufale ma bisogna distinguere caso per caso.
Reato di procurato allarme e abuso della credulità popolare
Quando la fake news ha l’effetto di allarmare e spargere il panico tra la popolazione, la condotta viene integrata nel reato di procurato allarme ex articolo 658 del Codice penale. Non importa che questo fosse il reale obiettivo dell’autore della bufala, basta che la notizia procuri il timore di un pericolo reale.
Tuttavia non c’è reato di procurato allarme quando la fake news non presenta i canoni della certezza ma il pericolo viene presentato come probabile o eventuale. Chi per esempio dà per certa una catastrofe naturale totalmente inventata che procura allarmismo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 500 euro.
Invece, commette il reato di abuso della credulità popolare (previsto dall’articolo 661 del Codice penale) l’artefice di una bufala che innesca un generico turbamento nell’ordine pubblico. Quest’ultimo potrà essere condannato a corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro in base alla portata del turbamento causato.