Con il limite innalzato a 400 euro si allarga la platea dei soggetti che possono utilizzarla.
L’aumento del limite da 100 a 400 euro è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2019 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 10 maggio scorso.
La fattura elettronica semplificata, con il limite innalzato a 400 euro, allarga la fruibilità e la sua diffusione per imprese e professionisti.
Molti sono i soggetti che emettono quotidianamente fatture elettroniche di piccolo importo, per la cessione di prodotti o servizi. Si pensi per esempio ai ristoratori, all’esercente che vende prodotti di ferramenta ed elettrici, e ad altre categorie merceologiche che non fatturano grandi importi.
La convenienza ad emettere la fattura “semplificata”, sta nel fatto di dover inserire una minore quantità di dati, con minor impegno amministrativo-contabile e tempo per compilazione del documento. Vi è, poi, la possibilità d’indicare un importo totale complessivo, senza distinzione tra imponibile e Iva, ma della sola aliquota applicata (lettera “g” del richiamato art. 21 bis).
Stesse motivazioni sussistono, ovviamente, per le note credito e note credito “semplificate”.
Il contenuto minimo della fattura elettronica semplificata, nonché della fattura rettificativa di cui all’articolo 26, devono almeno contenere le indicazioni, come riportate nell’ nell’art. 21 bis D.P.R. n. 633/72 che prevede:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, (nota credito o nota debito) il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Per richiamo specifico della norma la fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
- a) cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all’articolo 41 del D. L. 30/08/1993, n. 331.
- b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) ovvero per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
La modifica e, quindi, la novità che permette l’allargamento del limite a 400 euro è contenuta nell’art. 1 del Decreto pubblicato in G. U. con il titolo “Limiti di importo per le fatture semplificate”:
«La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Il Decreto del Ministro recepisce la direttiva comunitaria, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’art. 230 bis che consente agli Stati membri di emettere fattura semplificata, tranne che per alcune specifiche operazioni e nel limite di 100 euro.
L’art. 238 della stessa direttiva comunitaria prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a 100 euro ma non superiori a 400 euro.
La consultazione, come previsto dal suddetto art. 238 della direttiva CEE, è stata effettuata dall’Italia il 12 aprile 2019 e il Ministro, visti gli articoli 21/bis e 26, del DPR 26.10.1972 n. 633, ha ritenuto vi fosse la necessità d’innalzare l’importo per la fattura semplificata e, con proprio Decreto vi ha provveduto.
L’Agenzia delle Entrate ha già aggiornato la pagina web per la fattura elettronica e in particolare per la “fattura elettronica semplificata”.
Per accedere alla pagina web cliccare su: fattura elettronica.
Per accedere direttamente all’aggiornamento delle specifiche tecniche, versione 1.4.2. cliccare su: specifiche tecniche per la fattura semplificata versione 1.4.2.
dottore commercialista