Arriva la motivazione del CAF per quando dichiarò inammissibile gli interventi di Salernitana, Benevento, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Sporting Network s.r.l.. Infatti, i fratelli Tuttolomondo che alla seduta della corte federale avevano chiesto di partecipare anche come Sporting Network s.r.l. non furono stati ammessi perché seppur interessati non avevano legittimazione ad intervenire, come confermato appunto dal seguente estratto:
“Seppur titolare di un interesse di fatto, indiretto, seppur rilevante, non potevano vantare una specifica posizione giuridica differenziata che ne legittimi la partecipazione al presente giudizio disciplinare. Del resto, la legittimazione ad intervenire non può essere ricondotta alla mera sussistenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, seppur qualificate”.