Entro lo stesso termine è possibile presentare la domanda anche per il c.d. “Saldo e stralcio” che prevede particolari riduzioni per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro
Le persone fisiche che hanno avuto indecisioni e non hanno prodotto la domanda, entro il 30 aprile scorso, ora possono presentarla, compilando l’apposito modulo (che sarà disponibile dal 5 luglio), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il 31 luglio 2019 è il nuovo termine per presentare le domande ed entro il 31 ottobre l’Agenzia comunicherà se è stato possibile accogliere la domanda.
È quindi possibile utilizzare i canali online, senza la necessità di recarsi agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione, sia per la presentazione della domanda che per verificare le cartelle esattoriali che possono essere “rottamate”.
Con la “rottamazione ter”, prorogata al 31 luglio, è possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo, ovvero contenuti nelle cartelle di pagamento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e non pagate, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
In particolare si tratta delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali dovuti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali Inps dei lavoratori autonomi.
Il pagamento per questi debiti può essere pagato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 17 rate consecutive.
L’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicate dall’agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019.
La rateizzazione. La prima rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, dev’essere pagata il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per la dilazione si applica l’interesse del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Non possono essere “rottamati” i debiti riguardanti risorse proprie tradizionali UE, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, che riguardano i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni.
La norma consente di definire anche debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018 (di cui al comma 23 del D.L. n. 119/2018) con le seguenti modalità: unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure con 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Come previsto per la precedente definizione, per la rateizzazione del pagamento, si applica l’interesse del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Per completezza di lettura si riporta il comma 23 del decreto legge n. 119/2018 nella sua interezza:
“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile”.
La nuova norma nel mentre fa salve le richieste presentate entro il 30 aprile 2019, successivamente a tale data e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, riapre al 31 luglio 2019 i termini per rendere l’apposita dichiarazione.
Ricordiamo che il testo approvato della Legge di Bilancio 2019 ha apportato una nuova agevolazione il “Saldo e stralcio” per chi versa in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” come risultante dal modello ISEE 2019.
La Legge di Bilancio consente ai i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, di pagare a saldo, senza sanzioni e interessi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con un importo ridotto.
L’agevolazione, ritenuta da alcuni come un “condono”, consente di pagare i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione, nella misura del:
– 16% dell’importo dovuto se l’ISEE è inferiore a 8.500 euro;
– 20% dell’importo dovuto se l’ISEE è compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
– 35% dell’importo dovuto se l’ISEE è compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.
Per accedere al beneficio il debitore deve manifestare, all’agente della riscossione, la volontà di procedere alla definizione con apposita dichiarazione e con le modalità richiamate nella modulistica che sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il prossimo venerdì 5 luglio.
Il debitore per accedere all’agevolazione deve dichiarare che possiede i requisiti previsti dalla norma e individuare i debiti che intende definire.
Una volta effettuata l’adesione ed avuto conferma dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione (conferma che arriverà entro il 31 ottobre 2019), il debito potrà essere saldato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 17 rate.
Per la rateizzazione la prima rata, pari al 20% dell’importo complessivo dovuto, dev’essere pagata entro il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per la dilazione si applica l’interesse del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Per la Legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore il 30 giugno 2019, cliccare QUI.
dottore commercialista