Questo beneficio incentivante, è presente nell’art. 10 della Legge 30 giugno 2019. n. 34 con il titolo “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”.
Prima di tale disposizione al contribuente era concesso di scomputare, nella propria dichiarazione dei redditi, il costo sostenuto in 10 rate di uguale importo. Ora, invece, può optare con lo sconto del 50% del costo, sussistendone le condizioni.
Le agevolazioni in corso per il 2019.
Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si legge che è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), anche per il 2019.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50%, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Così prima dell’art. 10 della nuova legge 34/19.
I beni che possono godere di tali agevolazioni sono:
– Per i mobili sono l’acquisto, di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi d’illuminazione. Restano esclusi altri beni come l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
– Per gli elettrodomestici sono quelli di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica, i frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare. Ne discende che se il contribuente ristruttura più unità immobiliari, il beneficio è esteso a ciascuna unità oggetto di ristrutturazione, comprensiva delle pertinenze.
Per la detrazione dei suddetti beni è necessario dimostrare la tracciabilità dei pagamenti. Bonifico o carta di credito, conservando lo scontrino del venditore. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta, come è previsto, invece, per le spese di ristrutturazione edilizia (con modulistica delle banche e delle Poste italiane).
La novità contenuta nell’art. 10 della Legge n. 34/2019 consente, ai soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica (art. 14 testo coordinato del decreto-legge 2013, 63) di scegliere se utilizzare la detrazione Irpef del 50% della spesa nella dichiarazione dei redditi, oppure di utilizzare il contributo, sotto forma di sconto, di pari ammontare (50% della spesa) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi di ristrutturazione.
Questo beneficio incentivante spetta anche senza effettuare lavori di ristrutturazioni, ma deve trattarsi di acquisto di un condizionatore d’aria a pompa di calore. Il condizionatore deve avere la doppia funzione di produrre freddo e caldo, così da poter sostituire l’impianto di riscaldamento esistente.
Il costo del condizionatore a pompa di calore – che consente un risparmio energetico – unitamente alle spese di ristrutturazione dell’immobile consente di poter avere subito l’incentivo. Se invece non si effettuano lavori di ristrutturazione l’incentivo lo si ottiene se si sostituisce il vecchio impianto con un condizionatore a pompa di calore.
In merito, poi, allo sconto concesso dal fornitore che ha effettuato l’intervento è previsto il recupero del 50% dello sconto praticato al cliente, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.
Lo stesso fornitore potrà, a sua volta, cedere il credito d’imposta, di cui innanzi, ai propri fornitori di beni e servizi. Quest’ultimi (fornitori che hanno fornito i beni e servizi) restano soggetti finali e non possono a loro volta cedere il credito. La legge esclude la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e, in ogni caso, esclude la cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche si applica la stessa procedura dello sconto e della cessione del credito di cui innanzi.
Per le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore, bisogna attendere il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 30 luglio 2019.
Riferimenti e utilità.
Per le diverse aliquote applicabili, le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus casa) cliccare sul sito: ENEA.
Per approfondire i bonus mobili ed elettrodomestici cliccare su: GUIDA maggio 2019.
Per leggere l’art. 10 della Legge n. 58/2019 cliccare su: Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
dottore commercialista
Riguardo l acquisto di condizionatore e pompa di calore, Ancora nessun venditore applica cio che oramai é leggei n vigore. Si giustificano dicendo che aspettano i decreti attuativi d non hanno ricevuto alcuna indicazione in merito. È vero?