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La bolletta non dimostra l’esistenza di un credito: lo dice la Cassazione

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La bolletta non è idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del credito azionato dalla società che ha erogato il servizio idrico. A parlare è la Cassazione.

La bolletta non dimostra l’esistenza di un credito

Nonostante chi ha emesso la fattura possa, in base a tale documento, ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare conefficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.

La vicenda
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 17659/2019, pronunciandosi sul ricorso di una società di gestione dell’acquedotto. In sede di gravame, il giudice aveva accolto l’opposizione del Comune contro il decreto ingiuntivo per il pagamento alla società di oltre 150mila euro di corrispettivo per il servizio di fornitura di acqua potabile.

Per la Corte territoriale aveva ragione il Comune nel sostenere che fossero insufficienti a dimostrare il credito azionato le tredici fatture versate in atti, in quanto documenti di provenienza unilaterale da parte della stessa società e in presenza di oggettiva contestazione in ordine all’effettiva erogazione del servizio, sia nell’an che nel quantum.
La fattura non prova l’esistenza del credito

Gli Ermellini ritengono che il provvedimento sia debitamente motivato e si sottragga a ogni censura in quanto si è attenuta al principio, enunciato ripetutamene dalla stessa Cassazione secondo cui la “fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivoin favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”.

Non giova alla società ricorrente neppure il riferimento al principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte.

Nel caso di specie, infatti, ciò che manca è proprio la prova dell’entità del credito pecuniario azionato in quanto nel giudizio ex art. 645 c.p.c. non possono valere le fatture poste alla base del provvedimento monitorio. Tale evenienza, secondo la Cassazione, ha dunque comportato il rigetto della pretesa azionata, confermato in sede di legittimità.

Studio Cataldi

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