Un pedone cita davanti al Giudice di Pace il conducente, il proprietario e il Fondo di Garanzia per vittime le della strada chiedendo di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni riportati a causa dell’investimento, quantificati in 5020,00 euro, più interessi, rivalutazione e spese.
La vittima narra che una mattina si trovava sul marciapiede in corrispondenza di una fermata dell’autobus e che, al sopraggiungere dello stesso, faceva cenno all’autista di fermarsi.
Il conducente dell’autobus a quel punto arrestava il mezzo ad alcuni metri di distanza dal L’attrice s marciapiede, perché lungo quest’ultimo c’erano dei veicoli in sosta.i dirigeva quindi verso l’autobus per salirci, dapprima camminando velocemente sul marciapiede, poi scendendo dallo stesso.
Proprio in tale frangente venivausa dell’urto parte attrice cadeva a terra, sul marciapiede, ripor urtata dall’autovettura condotta da parte convenuta, intenta a superare l’autobus in sosta. A catando traumi agli arti inferiori. Si costituiva in giudizio la compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei danni dell’atto di citazione, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace respingeva la domanda dell’attrice, che proponeva appello.
Al pedone l’80% di colpa se attraversa mentre parla al telefono
Il Tribunale adito in veste di giudice d’appello premette che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l’art. 2054 c.c, che al comma 1 prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
E’ tuttavia necessario ribadire che: “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Alla stregua di questi criteri si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite “strisce pedonali” immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.”
Proprio quanto accaduto nel caso di specie, visto che “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli.”
Condotta che ha fatto concludere il Tribunale di Trieste per l’attribuzione dell’80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell’auto.
Studio Cataldi
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