Si tratta di una vicenda giudiziaria particolarmente delicata in quanto la ditta di Palladino Antonio si distingueva dalle altre aziende agricole operanti nella Piana del Sele per l’entità degli investimenti effettuati dal titolare e per le grandi dimensioni dell’azienda.
La Concorrenza globale e conseguente abbattimento dei prezzi, il calo della resa per ettaro, l’elevata incidenza del costo del personale, la rilevante incidenza del trasporto e il grande peso degli oneri finanziari sul conto economico determinarono il dissesto della ditta di Palladino Antonio.
A ci’ si aggiunga che nel periodo considerato si verificarono degli accadimenti che ebbero un’incidenza preponderante sul conto economico delle aziende agricole operanti nella Piana del Sele.
In particolare, nell’anno 2006 si verificarono due calamità naturali, segnatamente alluvione e gelate che determinarono gravi perdite di raccolto con devastante contrazione dei ricavi.
Inoltre, il settore agricolo in seguito alla globalizzazione del mercato è stato costretto ad affrontare importanti trasformazioni e le aziende operanti nella Piana del Sele si sono riconvertite alla cd “baby leaf”, segnatamente alle verdure imbustate e lavate (quarta e quinta gamma) il che ha determinato la necessità di nuovi investimenti per l’adozione di nuove strategie aziendali il che ha inciso sull’assetto aziendale della ditta Palladino.
Dalla complessa istruttoria dibattimentale è emerso che nessun atto distrattivo è stato posto in essere dall’imputato in danno del ceto creditorio.
In sostanza, non è stata posta in essere una condotta depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale.
Il Palladino era chiamato a rispondere anche del reato di ricorso abusivo al credito in quanto, secondo l’accusa, avrebbe dissimulato lo stato di insolvenza per ottenere anticipazioni su fatture da parte della Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia.
In realtà, dalle documentazione esibita dalla difesa, dai testi escussi e dall’analisi compiuta anche dal consulente tecnico dell’imputato, Dott. Nicola Ietto, è emerso che il Palladino aveva messo a disposizione della banca tutta la documentazione fiscale i cui dati corrispondevano alla effettiva situazione economica dell’azienda affidata.
Come è stato sostenuto nel corso dell’articolata discussione dell’Avv. Michele Tedesco, difensore del Palladino, la vicenda è segnata dall’assoluta correttezza dell’operato del sig. Palladino che nei rapporti con la banca ha agito in modo trasparente giacché l’anticipazione su fatture è stata una scelta della Banca che, messa a conoscenza della reale situazione economica e finanziaria della ditta di Palladino, ha continuato a ritenere sussistenti le condizioni per il mantenimento del rapporto con un importante cliente.
Si è rivelata infondata, altresì, la contestazione di non regolare tenuta delle scritture contabili, atteso che lo stesso curatore fallimentare, nel corso dell’audizione dibattimentale, ha evidenziato che la documentazione contabile depositata dal Palladino ha comunque consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’azienda.