Per calcolare il limite minimo oggetto di controlli e segnalazioni, si sommano tutte le operazioni d’importo pari o superiore ai 1.000 euro in denaro contante e con una data di esecuzione compresa nel mese solare (indipendentemente dai giorni di cui è composto).
Una volta verificato il raggiungimento della soglia dei 10.000 euro, le operazioni d’importo pari o superiore ai 1.000 euro devono essere tutte comunicate singolarmente.
Nelle indicazioni per la compilazione, allegate al Provvedimento dell’UIF, si legge anche che nel caso in cui l’operazione comunicata sia un bonifico in uscita in contanti, i dati del rapporto (numero rapporto o IBAN) da segnalare sono quelli della controparte del bonifico. Inoltre dovrà essere segnalato il soggetto esecutore dell’operazione e il soggetto beneficiario controparte dell’operazione in qualità di titolare del rapporto.
Le verifiche sono a 360 gradi e coinvolgono il soggetto o i soggetti che instaurano operazioni continuative nel mese di riferimento; versamenti e uso dei prelievi effettuati nel mese e, comunque, riguardano tutte le persone (o entità diverse dalle persone fisiche) che hanno, in qualche modo, preso parte all’operazione; l’esecutore dell’operazione, tutti i cointestatari del rapporto, a valere sul quale è stata eseguita l’operazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo o i titolari effettivi e, nel caso di società, il legale rappresentante.
I controlli e le segnalazioni trovano fondamento per il fatto che le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi.
Misure idonee a utilizzare efficacemente le informazioni delle comunicazioni oggettive, a fini dell’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, sono state stabilite tra la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia.
I soggetti che dovranno verificare e segnalare le operazioni che superano il limite dei 10.000 nel mese solare, sono:
- le banche;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gli istituti di pagamento (IP);
- le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia;
- Poste Italiane S.p.a.
Il Provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 marzo 2019 è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 15/04/2019 e prevede che in sede di prima applicazione, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 ovvero entro il 15 settembre 2019.
Per leggere il Provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cliccare su: Provvedimento.
dottore commercialista