Per taluni casi, già oggetto di giudicato, è stato vero il contrario.
La recente giurisprudenza e da ultimo la Corte di Cassazione, riconosce come piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quanto è stato scritto via e-mail o con gli sms.
I messaggi trasmessi con lo smartphone, meglio conosciuti con l’abbreviazione sms (short message service), costituiscono piena prova di fatti e delle cose rappresentate.
Dalla lettura delle sentenze si ricava un importante insegnamento: stare molto attenti a ciò che si scrive ed al significato delle parole.
È uso comune scrivere disinvoltamente, o rispondere ai messaggi in maniera affrettata, senza tener conto dell’effettivo contenuto delle parole, e di quello che possono significare per coloro che ricevono il messaggio.
La conferma della validità degli sms, come piena prova, la si trova nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19155/2019, prima Sezione Civile, depositata il 17 luglio 2019.
Viene statuito che “lo short message service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni”.
I Supremi Giudici nella suddetta sentenza, ed a proposito delle e-mail, richiamano altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11606/2018, che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che:
“il messaggio di posta elettronica (cd: e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
La sentenza precisa, tra l’altro, che la prova dev’essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e non è ammessa censura ex art. 360, primo comma n. 5, codice procedura civile, tranne dedurre che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.
Da quanto innanzi gli sms e le e-mail – e aggiungiamo i WhatsApp (?) – hanno lo stesso elemento di prova che l’art. 2712 c.c. attribuisce alla riproduzione informatica e non sarà facile (almeno per i casi reali e riscontrati) sostenere che il messaggio non corrisponde alla realtà fattuale e quella riprodotta.
Di seguito si riporta il testo dell’art. 2712 del codice civile:
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
dottore commercialista