Da questi, scrivono i giudici, «si è potuto riscontrare l’esistenza di una pluralità di infrazioni commesse nei due esercizi gestiti dalla società ricorrente, in particolare riguardo al mancato versamento all’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme dovute a titolo di prelievo fiscale imposto per l’installazione e la tenuta di ogni singolo apparecchio».
In base al testo di pubblica sicurezza, riporta Agipronews «è chiaro che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività», anche quando «non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa».
Il Comune, in questo caso competente al rilascio dell’autorizzazione, «deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi».