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Cedolare secca anche per le ‘locazioni brevi’ presenti su ‘AirBnB’

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I contratti di locazione breve, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, ovvero da privati, tramite il portale online “AirBnB”, possono essere assoggettati per opzione, all’imposta sostitutiva del 21% (“cedolare secca”).

AirBnB è un portale che consente di cercare un alloggio in tutto il mondo, per brevi periodi. Offre servizi di pubblicità ed intermediazione e trattiene la ritenuta d’acconto del 21% che verserà direttamente all’Agenzia dello Stato.

In merito alla ritenuta del 21% è il caso di ricordare che, per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, l’art. 4, c. 5, del testo coordinato del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede:

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione della ritenuta operata.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

La precisazione di quanto innanzi è correlata alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, per l’interpello del 10 settembre n. 373, di un contribuente italiano.

Con il richiamato interpello l’istante rappresenta di essere intenzionato ad affittare per brevi periodi un appartamento a turisti tramite il portale online “AirBnB”, che offre servizi di pubblicità, intermediazione, prenotazione, valutazione e rendicontazione.

L’interpellante riferisce che la Legge Provinciale n. 12 del 1995 prevede che l’esercizio di affittacamere “privato” (quindi, senza apertura di specifica posizione IVA), così come previsto dal citato art. 4 del D.L. n. 50 del 2017, sia possibile solo nel caso in cui non vengano stipulati più di quattro contratti di locazione all’anno per ogni camera o appartamento e purché non venga svolta un’attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa.

Pertanto, in base alla Legge Provinciale, l’avvalersi dei servizi di “AirBnB” comporterebbe che l’attività sarebbe da inquadrare come commerciale, con la conseguente necessità di richiedere la licenza (comunicazione Suap) e il numero di partita IVA, e di iscriversi alla Camera di commercio ed all’INPS.

L’Agenzia delle Entrate determina, e chiarisce, che l’art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 conferma quanto detto innanzi e aggiunge che per locazioni brevi s’intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Aggiunge anche che:

 

 

 

 

 

Quest’ultima precisazione dell’ADE conferma che la cedolare secca, come sopra esposta, è applicabile per le persone fisiche anche per il tramite il portale online “AirBnB”, e i loro proventi non sono da considerarsi come redditi d’impresa.

L’applicazione della cedolare secca non potrà essere considerata come disposizione in conflitto con le normative locali.

I vantaggi della “cedolare secca”.

L’opzione per la cedolare secca consente al locatore/proprietario dell’immobile di non pagare l’IRPEF con le aliquote progressive sul reddito prodotto dall’immobile locato, ma anche di non pagare l’imposta di registro, generalmente prevista nella misura del 2% del canone.

Non pagare l’imposta di bollo sul contratto. Non pagare imposte di registro e di bollo anche sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Il locatore/proprietario però deve rinunciare, per tutta la durata dell’opzione, all’aggiornamento del canone di locazione.

Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca si rinvia all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

dott. Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

 

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