I ticket saranno dunque fissati sulla base di precisi criteri indicati nella bozza del provvedimento.
Sono identificate le prestazioni sanitarie erogate a tutela di condizioni di particolare interesse sociale, escluse dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come i soggetti vulnerabili privi di reddito. la partecipazione alla spesa sanitaria è graduata in relazione al reddito prodotto dal nucleo familiare fiscale, rapportato alla composizione del nucleo stesso sulla base di una scala di equivalenza (reddito equivalente RE).
La disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria tiene conto della presenza di malattie croniche e invalidanti o di malattie rare oppure del riconoscimento di invalidità o dell’appartenenza a categorie protette; è fissato un importo massimo annuale di partecipazione alla spesa sanitaria, rapportato al reddito equivalente, al superamento del quale cessa l’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria”.
Quanto ai tempi, “al fine di rendere più equo il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale – si legge – entro il 31 marzo 2020, sono individuate le nuove quote di compartecipazione per tali prestazioni, in modo da assicurare l’invarianza di gettito totale”.
Fonte TgCom