Cosa devono fare gli esercenti nei confronti del Gas Radon?
Gli esercenti devono provvedere entro e non oltre 90 giorni (quindi entero il 16 Ottobre) ad avviare le misurazioni da svolgere su base annuale. Entro un mese dalla conclusione gli stessi sono obbligati a trasmettere gli esiti del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Il Radon è un gas naturale (gas nobile radioattivo, che si forma dal decadimento alfa del Radio che a sua volta si forma dal decadimento alfa dell’Uranio) con numero atomico 86, e con numero di massa atomica relativa 222. È incolore, inodore, insapore, praticamente invisibile in condizioni normali. Nonostante sia impossibile vederlo è però causa di radiazioni, anzi è ritenuto la sorgente più importante di radiazioni all’interno degli edifici. Essendo un gas naturale è generato in modo naturale da alcune rocce della crosta terrestre, tra cui tufo, graniti e pozzolane”.
Ad alte concentrazioni il radon è decisamente pericolose. Non a caso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro, classifica il Radon come elemento cancerogeno. E alcuni studi dimostrano che le inalazioni di Gas Radon rappresentano la seconda causa di cancro ai polmoni. Per questo la Regione Campania, così come altre regioni d’Italia, ha predisposto l’obbligo della misurazione. Il Radon è tanto invisibile quanto letale, e bisogna agire per tempo